ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 554 del 04/08/2021
Firmatari
Primo firmatario: BIANCHI MATTEO LUIGI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 04/08/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZOFFILI EUGENIO LEGA - SALVINI PREMIER 04/08/2021
FORMENTINI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 04/08/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/08/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10030
presentato da
BIANCHI Matteo Luigi
testo di
Mercoledì 4 agosto 2021, seduta n. 554

   BIANCHI, ZOFFILI e FORMENTINI. — Al Ministro della salute, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   continuano a susseguirsi le segnalazioni di cittadini italiani che hanno ricevuto la somministrazione all'estero di un vaccino anti-SARS-CoV-2 autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema – European Medicines Agency) e che, ciononostante, non riescono a scaricare la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, valida come EU digital COVID certificate a partire dal 1° luglio 2021;

   con circolari in data 29 e 30 luglio 2021, il Ministero della salute ha finalmente disciplinato, con un ritardo peraltro di diverse settimane rispetto alla tabella di marcia programmata, le condizioni in presenza delle quali le certificazioni rilasciate negli Stati terzi – rectius, in alcuni Stati terzi – sono riconosciute come equipollenti a quelle di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52 del 2021;

   in particolare: la circolare del 29 luglio 2021 ha previsto che: «le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (...) e Stati Uniti d'America sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52»; la successiva circolare del 30 luglio 2021 ha elencato i contenuti minimi che le certificazioni rilasciate dai suddetti Stati devono possedere ai fini del riconoscimento;

   si è quindi risolto, in parte, il problema relativo all'equipollenza delle certificazioni rilasciate dagli Stati terzi, almeno di quelli menzionati nelle circolari sopra citate;

   continuano a rimanere non disciplinate, invece, le modalità attraverso le quali i cittadini italiani vaccinati all'estero possono scaricare la certificazione verde, COVID-19 valida e usufruire così di tutti i servizi riservati ai possessori di green pass attraverso il codice QR, senza necessariamente dover dimostrare, ogni volta, l'equipollenza della propria certificazione in lingua straniera a quella italiana;

   secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 (articolo 5), la piattaforma DGC dovrebbe mettere a disposizione degli utenti un «apposito modulo online» per consentire il caricamento dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani, ai fini del successivo rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 «secondo modalità stabilite con circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

   ad oggi, tuttavia, a pochi giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni sull'obbligo di green pass di cui al decreto-legge n. 105 del 2021, l'apposito «modulo online» per il caricamento delle vaccinazioni estere non è disponibile, così come non si hanno notizie della «circolare congiunta» del Ministero della salute e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, salvo la pubblicazione di alcuni stralci di essa da parte del quotidiano Repubblica;

   i ritardi ingiustificati nell'attivazione della procedura necessaria ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 in favore dei cittadini italiani vaccinati all'estero sono fonte di gravi pregiudizi, anche e soprattutto in vista delle festività estive che vedono normalmente il rientro di migliaia di connazionali dall'estero. A far data dal 6 agosto, infatti, i cittadini in questione dovranno esibire certificazioni in lingua straniera per accedere a servizi e attività basilari, con problematiche non trascurabili anche sotto il profilo della loro verifica da parte dei gestori delle attività e dei servizi stessi, peraltro soggetti a sanzione in caso di mancato controllo del green pass –:

   se non ritengano di adottare con la massima urgenza la «circolare congiunta» che dovrebbe disciplinare il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 in favore dei cittadini italiani vaccinati all'estero, con vaccino anti-SARS-CoV-2 autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali, attivando contestualmente il modulo online per il caricamento dei dati sulla piattaforma DGC.
(4-10030)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino della Comunita'

vaccino

prestazione di servizi