ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 552 del 02/08/2021
Firmatari
Primo firmatario: VITO ELIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/07/2021
Stato iter:
23/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2022
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/06/2022

CONCLUSO IL 23/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10007
presentato da
VITO Elio
testo di
Lunedì 2 agosto 2021, seduta n. 552

   VITO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con sentenza del 12 luglio 2021, il tribunale per i minorenni di Catanzaro ha ordinato, con provvedimento immediatamente esecutivo, il rimpatrio della minore I.V.G. nel Regno Unito, suo Paese di nascita, ai fini del ricongiungimento con il padre U.P.;

   la bambina era arrivata in Italia con la madre E.G., di Diamante (Cosenza), in data 31 gennaio 2021, per una permanenza di pochi giorni successivamente prolungatasi a causa di un problema di salute che impediva alla donna di affrontare il viaggio di ritorno nel Regno Unito;

   stando a quanto riportato nella memoria depositata dalla madre E.G., presso il tribunale di Catanzaro – «dall'arrivo in Italia (...) I.V. è tornata ad essere la bambina felice come da anni non lo era più, vivendo in un contesto pienamente sereno ed accudente» pertanto, ha spiegato la madre «se la minore ritornasse in Inghilterra subirebbe danni fisici e psichici irreversibili, si è ben integrata in Italia e la separazione dalla madre sarebbe un danno grave»;

   nella sua deposizione, inoltre, la signora ha dichiarato di essere stata vittima di episodi di violenza domestica da parte del padre di I.V., che è stato denunciato anche presso la questura di Cosenza;

   a ciò si aggiunga che, peraltro, il numero di contagi dovuti alla diffusione del virus Sars-Cov-2 in Gran Bretagna continua ad essere estremamente elevato e, dunque, la minore sarebbe attualmente esposta a ulteriori e gravi rischi;

   tuttavia, il tribunale per i minorenni di Catanzaro ha stabilito che gli elementi sopra menzionati non osterebbero al rientro della minore nel Regno Unito, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione de L'Aja del 1980 e cioè non rappresenterebbero un «fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile»;

   a giudizio dell'interrogante da più parti si evidenziano ormai ripetute situazioni in cui il sistema di affidamento dei minori, specie laddove ricorrano storie di violenza domestica, non sembra in definitiva assicurare efficaci garanzie a tutela dei diritti del minore, che dovrebbe essere salvaguardato da qualsiasi rischio anche potenziale –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se, alla luce di quanto rappresentato, intenda adottare iniziative normative volte a tutelare pienamente il preminente interesse del minore nei procedimenti in questione.
(4-10007)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 giugno 2022
nell'allegato B della seduta n. 713
4-10007
presentata da
VITO Elio

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, partendo da un recente caso di cronaca inerente il rimpatrio nel Regno Unito di una minore, avanza quesito circa le eventuali iniziative normative che si intendano adottare, volte a tutelare pienamente il preminente interesse del minore nelle procedure di «rimpatrio» a fini di ricongiungimento con uno dei genitori.
  Orbene, la vicenda muove da una sentenza esecutiva emessa nel 2021 con la quale il tribunale per i minorenni di Catanzaro ha ordinato il «rimpatrio» di una minore nel Regno Unito, Paese di nascita, per potersi ricongiungere con il padre.
  La minore si trovava in Italia con la madre, per una breve permanenza che si era però prolungata per motivi non previsti e nel corso della quale la madre, che nelle more aveva altresì denunziato il padre per violenza domestica, aveva maturato l'idea che il «rimpatrio» nel Regno Unito per ricongiungersi al padre sarebbe stata contraria al concreto interesse della minore.
  Del caso, era stato investito, già in data 15 febbraio 2021 il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di questo Dicastero, titolare di funzioni di assistenza amministrativa nell'applicazione degli istituti civilistici di tutela contemplati dalla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 15 gennaio 1994, n. 64) sulla sottrazione internazionale di minori, allorquando era pervenuta la segnalazione di trasferimento illecito all'estero di una bimba operato dalla madre, la quale, senza l'assenso del contitolare della responsabilità genitoriale e in mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione, ha condotto e trattenuto in Italia la figlioletta, abitualmente residente nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord con gli altri componenti del nucleo familiare.
  In particolare il padre della piccola ne aveva reclamato il rimpatrio coattivo, in seguito ordinato con decisione, immediatamente esecutiva
ex lege, emessa in via di urgenza dal tribunale per i minorenni in accoglimento della domanda cautelare proposta nell'interesse del ricorrente dal pubblico ministero.
  In ottemperanza alla pronuncia di ritorno, la minore è stata quindi riaccompagnata dalla madre in Inghilterra.
  Ciò premesso si evidenzia che il principio fondamentale che ispira l'intera Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 impone, alle autorità giudiziarie degli Stati di rifugio ove la prole
in potestate è stata illegittimamente trasferita, di disporne l'immediato ritorno nei Paesi di provenienza, purché il ripristino delle loro condizioni di vita anteriori alla sottrazione, tendenzialmente doveroso, non comporti un rischio di lesione di valori esistenziali primari.
  Nel caso in discorso il competente Ufficio giudiziario italiano, le cui valutazioni possono essere sindacate soltanto ricorrendo ai mezzi di impugnazione, ha escluso che l'invocato rientro della bambina contesa potesse esporla ai pericoli prospettati dalla madre, correlati alla situazione sanitaria critica esistente nello Stato di residenza e/o alle condotte violente asseritamente perpetrate dal padre, peraltro non convivente con la figlia all'epoca dell'instaurazione della procedura.
  Invero la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, nel limitarsi a prescrivere l'obbligo generale, derogabile esclusivamente nelle ipotesi eccezionali cui si è fatto cenno, di ristabilire prontamente la situazione di fatto esistente nell'imminenza della sottrazione, rimette qualsiasi determinazione di merito sul regime di regolamentazione dei rapporti familiari agli organi giudiziari dei Paesi di residenza abituale dei minori, ai quali sono devolute in via esclusiva la giurisdizione ordinaria in materia e le potestà di adottare misure vincolanti di protezione diverse da quelle – provvisorie, strumentali e internali – applicabili dal Giudice chiamato a definire una domanda cautelare di rimpatrio promossa ai sensi della Convenzione.
  Quanto agli invocati eventuali interventi normativi in materia va osservato che eventuali modifiche da apportare alle disposizioni della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 richiederebbero il consenso unanime degli oltre 100 Paesi che l'hanno stipulata o vi hanno aderito.
  In ogni caso, quanto all'attuale quadro giuridico di riferimento, merita ancora segnalare il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, contiene norme che integrano quelle della Convenzione.
  Il regolamento (UE) 2019/111 relativo alla competenza e al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione di minori, entrerà in vigore nel mese di agosto 2022.
  Inoltre l'Italia ha ratificato anche la Convenzione sui diritti del Fanciullo, adottata a New York, il 20 novembre 1989, con legge 27 maggio 1991, n. 176 e che obbliga gli Stati aderenti, tra l'altro, rispettare il principio del «supremo interesse del fanciullo» (articolo 3.1) secondo cui «tutte le azioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere ma considerazione preminente».
  Inoltre, nel corso della XVIII legislatura (19 luglio 2018) è stato presentato il disegno di legge S. 692 finalizzato ad abrogare gli articoli 574 (Sottrazione di persone incapaci) e 574-
bis (Sottrazione e trattenimento di minori all'estero) dei codice penale e a introdurre l'articolo 605-bis (Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci).
  Il disegno di legge citato è assegnato alla 2a Commissione permanente Giustizia in sede redigente e sono stati emessi i pareri da parte delle Commissioni 1a, 3a, 5a e 14a.
  

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'infanzia

minore eta' civile

giurisdizione minorile