ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09869

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 544 del 21/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: BARBUTO ELISABETTA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2021
GRIPPA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 08/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/07/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09869
presentato da
BARBUTO Elisabetta Maria
testo di
Mercoledì 21 luglio 2021, seduta n. 544

   BARBUTO, VILLANI e GRIPPA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la nuova Imu 2020 è disciplinata dall'articolo 1, commi 738-783, della legge di bilancio 2020 e alla lettera b) del comma 741 precisa che: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile...»;

   l'esame letterale del dettato normativo di cui al comma 741, lettera b), del citato articolo 1 porterebbe ad escludere per lo stesso nucleo familiare che la medesima disciplina sia applicabile al diverso caso in cui la dimora abituale e la residenza anagrafica dei due coniugi sia stabilita in immobili di proprietà di ciascuno degli stessi e situati in comuni diversi ed, infatti, in tal senso la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/DF del 2012 si era espressa ammettendo la possibilità di una doppia abitazione principale con conseguente esenzione dei due immobili dall'Imu;

   tale considerazione appare vieppiù fondata allorché si ponga mente al fatto che, in occasione dell'esame della suindicata legge di bilancio in Commissione, non fu approvato l'emendamento soppressivo delle parole «situati nel territorio comunale», sicché la formulazione della fattispecie è restata sostanzialmente quella del decreto-legge n. 201 del 2011 che sembrerebbe escludere, quindi, dal beneficio della esenzione Imu solo gli immobili diversi situati nello stesso territorio comunale; la Corte di cassazione, tuttavia, con sentenza n. 20130 del 24 settembre 2020 è pervenuta a una diversa interpretazione, facendo riferimento unicamente a quanto prevede il primo paragrafo della lettera b) del comma 741 della legge di bilancio 2020 e non già al secondo paragrafo, oltre a non considerare l'interpretazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

   le conclusioni a cui, «in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative», è pervenuta la Corte di cassazione – secondo la quale, ai fini dell'esenzione Imu, è necessario che tutto il nucleo familiare non solo dimori stabilmente, ma risieda anche anagraficamente nella medesima unità immobiliare – comporterebbero il paradosso che, nel caso in cui due coniugi, non legalmente separati, fissassero la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in comuni diversi, nessuno dei due potrebbe fruire dell'esenzione Imu prevista per l'abitazione principale, in quanto nessuno dei due fabbricati potrebbe essere considerato abitazione principale per l'esclusione dall'Imu;

   risulta, inoltre, essere stata depositata il 13 agosto 2020 presso la Commissione europea l'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. E-004440/2020, avente ad oggetto: «Esenzione dell'Imu in Italia», in cui si chiedeva se nelle raccomandazioni dell'Unione europea all'Italia ci fosse anche una modifica delle tasse sulla casa. «Le raccomandazioni dell'Unione europea, a seguito dell'ultima riunione dell'Ecofin dell'anno scorso segnalavano che l'esenzione dell'Imu sull'abitazione principale (prima casa) non è molto apprezzata», ma non è pervenuta, neanche a livello comunitario, alcuna richiesta di modifica nel senso indicato dalla sentenza della Corte di cassazione;

   purtroppo, alla luce della sentenza della Corte di cassazione sono state avviate da molti comuni del territorio nazionale azioni di recupero di versamenti Imu, ad avviso degli interroganti correttamente non effettuati dai contribuenti in applicazione della legge in vigore, con un approccio discriminatorio nei confronti di quota parte della popolazione, ovvero unicamente i contribuenti già noti alla amministrazione in quanto possessori di altri immobili, nonché regolari pagatori di imposte, generando un significativo contenzioso in un periodo, come quello in corso, in cui la pandemia ha messo ancor più in ginocchio l'economia del Paese, con particolare attenzione al settore immobiliare –:

   se si intendano assumere iniziative normative, a fronte della situazione sopra rappresentata, affinché sia risolta in maniera chiara e definitiva la questione dell'applicazione della esenzione Imu per coniugi residenti in due immobili di proprietà siti in comuni diversi.
(4-09869)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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