ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09782

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 538 del 12/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: MURONI ROSSELLA
Gruppo: MISTO-FACCIAMO ECO-FEDERAZIONE DEI VERDI
Data firma: 08/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOMBARDO ANTONIO MISTO-FACCIAMO ECO-FEDERAZIONE DEI VERDI 07/07/2021
GIANNONE VERONICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/07/2021
CECCONI ANDREA MISTO-FACCIAMO ECO-FEDERAZIONE DEI VERDI 07/07/2021
FIORAMONTI LORENZO MISTO-FACCIAMO ECO-FEDERAZIONE DEI VERDI 07/07/2021
FUSACCHIA ALESSANDRO MISTO-FACCIAMO ECO-FEDERAZIONE DEI VERDI 08/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/07/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09782
presentato da
MURONI Rossella
testo di
Lunedì 12 luglio 2021, seduta n. 538

   MURONI, LOMBARDO, GIANNONE, CECCONI, FIORAMONTI e FUSACCHIA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato dall'agenzia Dire in data 27 aprile 2021, in un articolo a firma di Annalisa Ramundo, lo stesso giorno vi è stato un tentativo di prelevamento di 2 minorenni figli di Baba (nome di fantasia), da parte di due assistenti sociali, con l'ausilio di un ingente numero di poliziotti dell'ufficio minori della questura di Roma, sulla base di un provvedimento del tribunale civile, che, dopo l'affido ai servizi sociali, ne aveva ordinato il collocamento extrafamiliare;

   tutto ciò nonostante la madre avesse presentato ben 14 denunce in tre anni, per violenza psicologica e fisica perpetrata dell'ex marito, rimaste ferme in procura nonostante l'approvazione della legge n. 69 del 2019, e mai tenute in considerazione da tutti i soggetti processuali e ausiliari intervenuti nella causa civile;

   anche la consulente tecnica d'ufficio nominata nel processo – che non ha mai incontrato i minori, avendoli sentiti solo due volte via skype – pur dando atto che la mamma fosse valida, aveva rilevato l'esistenza di un generico rischio psicopatologico per i minori, di fatto basandosi sulle sole relazioni dei servizi sociali che stigmatizzavano le resistenze dei ragazzi ad incontrare il padre;

   il giorno successivo, nell'edizione delle 19,30 del TG3 regione Lazio, veniva intervistata la donna, di origine somala, la quale raccontava la sua storia, nonché i gravi fatti del giorno precedente. Da quando aveva sposato un uomo italiano per lei era cominciato un vero e proprio incubo;

   tre anni fa, aveva finalmente trovato il coraggio di iniziare una separazione e denunciare quanto le stava accadendo, ma l'incubo era peggiorato con la richiesta del marito di affido esclusivo dei minori e di intervento dei servizi sociali;

   infatti, i servizi sociali e la curatrice dei minori nominata dal tribunale, avrebbero assunto una pregiudiziale chiusura nei confronti della madre, non dando credito alle sue ragioni e ai racconti dei minori, ignorando volutamente l'esistenza delle denunce e dei referti del pronto soccorso;

   a quanto consta agli interroganti sarebbe stato nominato un mediatore culturale, circostanza che potrebbe far sorgere il dubbio di un pregiudizio discriminatorio, dato che la donna vive in Italia da ben 25 anni;

   questo caso, come i tanti altri che stanno avvenendo nel nostro Paese, appare, ancora una volta, da mettere in relazione alla cosiddetta «alienazione parentale» (altrimenti conosciuta come Pas), teoria più che controversa che descriverebbe la condizione psicologica di minori che hanno rifiutato uno dei due genitori a causa dell'incitamento intenzionale portato avanti dall'altro;

   la Corte di cassazione, sul tema, ha sancito che il giudice, nel momento in cui la consulenza tecnica concluda per una diagnosi che non è supportata dalla scienza medica ufficiale, è tenuto ad approfondire per verificarne il fondamento, non potendosi prendere provvedimenti nell'interesse dei minori senza che vi sia una reale necessità al loro – traumatico – inserimento in casa famiglia –:

   se intendano adottare iniziative normative affinché sia escluso il riconoscimento dell'alienazione parentale, (Pas o Ap), o conflitto di lealtà o sindrome della «madre malevola», che, come spiegato in premessa, è priva di validità scientifica, anche alla luce del pronunciamento della Corte di cassazione;

   se intendano adottare ogni iniziativa di competenza, in particolare normativa, affinché vengano previste misure pienamente idonee a tutelare donne e minori coinvolti in episodi di violenza domestica nonché a rendere effettiva l'applicazione del «codice rosso» da parte innanzitutto delle procure, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti penali che riguardano la violenza sul coniuge e i minori, i cui riflessi sui procedimenti civili sono decisivi;

   se non ritengano di promuovere, con estrema urgenza, iniziative ispettive in relazione all'operato del tribunale del caso di cui in premessa.
(4-09782)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

minore eta' civile

condizione della donna

procedura civile