ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09745

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 536 del 07/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: ALBANO LUCIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 07/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/07/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09745
presentato da
ALBANO Lucia
testo di
Mercoledì 7 luglio 2021, seduta n. 536

   ALBANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto «decreto Liquidità») prevede la possibilità, per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, di rivalutare gratuitamente ai fini sia civilistici che fiscali, i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

   la rivalutazione in commento compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti, operanti nel settore alberghiero e termale, che non adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili internazionali las/lfrs;

   la disposizione citata prevede che possano procedere alla suddetta rivalutazione anche società di persone commerciali, imprese individuali, enti non commerciali residenti e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia;

   non è ancora intervenuto alcun chiarimento ufficiale da parte dell'amministrazione finanziaria con riferimento all'individuazione del «settore alberghiero e termale», cui fa riferimento il citato articolo 6-bis;

   la disposizione in commento ha l'obiettivo di favorire il comparto ricettivo, che rappresenta uno tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19; secondo quanto previsto dal codice del turismo, le quattro categorie principali di strutture turistiche ricettive sono: (i) le strutture ricettive alberghiere e para-alberghiere; (ii) le strutture ricettive extralberghiere; (iii) le strutture ricettive all'aperto e (iv) le strutture ricettive di mero supporto; tra i soggetti operanti in detto comparto ricettivo rientrano, accomunati dalla stesse classificazione Ateco con divisione 55.00 («Alloggi»), anche le imprese operanti nel comparto del turismo ricettivo all'aria aperta (con codice Ateco 55.30, Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte e codice Ateco 55.20.10, Villaggi turistici), le quali offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative o in posti acquei di ormeggio delimitati e altri servizi accessori per favorire il soggiorno, tra cui eventuali servizi di bar, ristorazione e bazar –:

   se, nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina riguardante la rivalutazione di cui al decreto «Liquidità», rientrino anche le strutture ricettive all'aria aperta che effettivamente operano in ambito alberghiero, svolgendo la propria attività con le modalità sopra descritte e aventi codice Ateco 53.00 e codice Ateco 55.20,10, e se possano rientrare, nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento, tutte le strutture ricettive all'aria aperta che siano in grado di dimostrare in punto di fatto di esercitare tale attività, a prescindere dal predetto codice.
(4-09745)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura turistica

bilancio di societa'