ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09717

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 535 del 06/07/2021
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 2/01000
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 05/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/07/2021
Stato iter:
01/08/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2021
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2021

CONCLUSO IL 01/08/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09717
presentato da
FOTI Tommaso
testo di
Martedì 6 luglio 2021, seduta n. 535

   FOTI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevede che i consigli comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

   appare inequivocabile, anche dal parere reso dal Ministero dell'interno l'11 giugno 2020, che al presidente del consiglio comunale, ove previsto, o al sindaco, compete di determinare alcuni criteri «volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei quorum cosiddetti funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse ove previsto», nel caso in cui il consiglio comunale non si sia dato già una regolamentazione; (al riguardo si vedano anche i pareri del Ministero dell'interno del 28 giugno 2018 e del 23 maggio 2014);

   altrettanto chiaro appare che detti criteri non possono certamente derogare le norme di cui al regolamento approvato dai singoli consigli comunali ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, se non altro in ragione del generale principio di gerarchia delle fonti;

   risulta che alcuni presidenti del consiglio comunale, anche a seguito di decisione maggioritaria della conferenza dei capigruppo, dispongano una convocazione mista dell'organo consiliare, lasciando ai consiglieri di decidere se partecipare alla medesima seduta consiliare «da remoto» o «in presenza», introducendo una terza fattispecie di convocazione del consiglio comunale ignota alla normativa vigente in materia. Ad adiuvandum, al riguardo, nel parere del Ministero dell'interno del 13 agosto 2020, si legge: «... quanto sopra, fermo restando che, nella vigenza della disposizione emergenziale, la scelta della modalità di riunione e la fissazione dei criteri di tracciabilità e trasparenza sono rimessi alle determinazioni del presidente dell'organo, cui parimenti compete valutare l'opportunità di condividere previamente o meno con la conferenza dei capigruppo, seduta per seduta, se tenerla in presenza o da remoto» –:

   se il Ministro interrogato intenda chiarire che le modalità di convocazione del consiglio comunale, alla luce delle norme in premessa indicate, sono quelle «in presenza» o «da remoto» e non un assemblaggio delle due tipologie menzionate, e ciò per rispetto del principio di legalità cui, in primo luogo, sono tenuti gli organi degli enti locali, e se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di evitare che procedure che appaiono all'interpellante inventate e confuse di convocazione del consiglio comunale possano costituire facile argomentazione per l'impugnazione degli atti approvati dall'organo consiliare da parte di terzi che vantino un legittimo interesse.
(4-09717)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 1 agosto 2021
nell'allegato B della seduta n. 551
4-09717
presentata da
FOTI Tommaso

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato parlamentare in esame – con il quale si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento delle sedute dei consigli e delle giunte comunali durante il periodo emergenziale da COVID-19 alla luce dei più recenti interventi normativi – va rilevato che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus da COVID-19, l'articolo 73, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e per le giunte comunali che non abbiamo regolamentato le modalità si svolgimento delle sedute in videoconferenza, la possibilità comunque di riunirsi da remoto, purché nei rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio ovvero dal sindaco.
  Il termine di vigenza di tali disposizioni, legato allo stato di emergenza sanitaria in corso, è stato più volte prorogato e, da ultimo, sino al prossimo 31 luglio, dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 cosiddetto decreto riaperture) convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

  Risulta, pertanto, demandata all'autonomia degli organi locali l'individuazione e la disciplina delle modalità reputate più opportune per la tenuta delle sedute, purché queste consentano di identificare con certezza i partecipanti, di assicurare la pubblicità e regolarità delle sedute e di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Testo unico degli enti locali.
  In proposito si rappresenta che, già con la circolare dell'ufficio di gabinetto del 18 marzo 2020, sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione della norma anzidetta per poi intervenire, con la più recente circolare del dipartimento degli affari interni e territoriali del 27 ottobre 2020, a chiarire l'esclusività dell'applicazione della suddetta norma agli organi di governo degli enti locali, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, lettera
d), punto 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 (il cui contenuto è stato poi confermato nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre) che più in generale prevede, nell'ambito delle «pubbliche amministrazioni», lo svolgimento a distanza delle riunioni, salvo la sussistenza di motivate ragioni, Ciò in quanto nell'espressione «riunioni delle pubbliche amministrazioni» non si ritengono annoverabili quelle degli organi collegiali di governo degli enti locali, in ragione dei principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l'azione amministrativa degli enti locali.
  Relativamente, quindi, alle riunioni degli organi di governo degli enti locali, la disciplina emergenziale cui far riferimento è quella di cui al già richiamato articolo 73, che attribuisce agli enti locali non già l'obbligo bensì la mera facoltà di optare per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza in luogo della presenza fisica; norma che è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi medesimi e, per analogia, anche degli organismi interni ai consigli quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, garantendo al contempo che le riunioni si tengano in condizioni di sicurezza.
  Non risultando, quindi, espressamente esclusa dalla normativa in vigore la possibilità che le sedute si svolgano in presenza, è da ritenersi parimenti ammissibile anche una modalità «mista» di svolgimento delle sedute, ossia in presenza e da remoto, qualora ciò sia previsto nell'apposito regolamento o nel caso in cui il presidente del consiglio comunale o, in mancanza, il sindaco abbiano previamente fissato i relativi criteri di garanzia della trasparenza e della tracciabilità come richiesto dalla norma.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione locale

comune

conferenza dei presidenti