ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09683

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 533 del 30/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: LICATINI CATERINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 30/06/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09683
presentato da
LICATINI Caterina
testo di
Mercoledì 30 giugno 2021, seduta n. 533

   LICATINI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con il referendum abrogativo del 18 aprile 1993, fu tolta alle Usl la competenza sui controlli ambientali e con legge 21 gennaio 1994 n. 61 si istituivano le agenzie regionali o provinciali per la protezione ambientale;

   tuttavia, la separazione delle competenze sanitarie da quelle ambientali ha contribuito a ridurre la prevenzione primaria in campo ambientale, lasciando la salute dei cittadini relativamente scoperta rispetto all'impatto di attività lecite o illecite, soprattutto negli anni ‘80-’90 in cui si assistette ad un incremento del crimine ambientale, legate al traffico dei rifiuti;

   nonostante l'emergenza ambientale e la criminalità in aumento, continuano i conflitti di competenza tra gli organi statali e regionali; si inserisce in questa situazione di incertezza, ad esempio, la scelta nel 2011 dell'Arpa della regione Lombardia di revocare l'attribuzione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai tecnici della prevenzione;

   la mancanza di tale qualifica inficerebbe la natura stessa dell'attività ispettiva di iniziativa e di competenza delle agenzie regionali di protezione ambientale, in quanto rischierebbe di provocare ritardi nell'impedire danni all'ambiente e alla salute dovuti agli effetti della condotta antigiuridica, o nella migliore delle ipotesi, provocare imprecisioni nella definizione dei reati qualora gli stessi fossero riferiti alla autorità giudiziaria da personale meno preparato tecnicamente e giuridicamente;

   la Cassazione del 3 novembre 2016 sancisce che il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in servizio presso l'Arpa è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria, richiamando lo stesso articolo 57 comma 3 del codice di procedura penale secondo cui «sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55»; da individuarsi, queste ultime, nel «prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale», nonché nello svolgere «ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria»;

   si menziona altresì, l'articolo 21, recante «Organizzazione dei servizi di prevenzione» della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in base al quale «(...) spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro (...)»;

   inoltre, come ribadito, è lo stesso decreto del Ministero della salute n. 58 del 197 ossia il «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro» che, all'articolo 1, comma 2, afferma che il tecnico operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo –:

   alla luce dei motivi esposti, se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative, per quanto di competenza, per chiarire, come il passaggio di competenze e di funzioni dal Servizio sanitario nazionale al diverso contesto regionale abbia potuto comportare una certa discrezionalità nel riconoscimento o meno della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai quali tale qualifica spetterebbe già in virtù di un decreto ministeriale, per lo svolgimento delle indagini ambientali.
(4-09683)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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