ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09671

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 533 del 30/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 29/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/06/2021
Stato iter:
22/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/11/2021
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/11/2021

CONCLUSO IL 22/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09671
presentato da
FRATOIANNI Nicola
testo di
Mercoledì 30 giugno 2021, seduta n. 533

   FRATOIANNI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16-bis del cosiddetto decreto semplificazioni decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020 ha introdotto modifiche all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 estendendo ad altre figure, tra cui gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, la competenza ad autenticare le sottoscrizioni previste dalla legge, inclusi i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare;

   da quando è entrata in vigore la suddetta legge non risulta all'interrogante che i 245.000 avvocati italiani abbiano mai ricevuto alcun tipo di comunicazione ufficiale sulla possibilità di attivarsi a fornire tale servizio pubblico finalizzato a rendere effettivo un diritto costituzionale;

   l'Italia è stata condannata in sede di Consiglio Onu per i diritti umani proprio perché viola il diritto dei cittadini a partecipare alla vita politica del Paese attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, essendo la raccolta firme particolarmente complessa per l'obbligo di far autenticare le firme da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione; dunque una disponibilità effettiva e diffusa di avvocati a prestare il servizio pubblico di autentica delle firme avrebbe anche l'effetto di contribuire al rientro nella legalità internazionale del nostro Paese;

   l'articolo 35, comma 1, lett. p) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense prevede fra le funzioni istituzionali che il Consiglio nazionale forense «cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura»;

   infine, dai dati a disposizione del Comitato promotore referendum per l'Eutanasia legale risulta che su 245.000 avvocati soltanto 645 – cioè meno del tre per mille – abbiano effettuato la comunicazione all'ordine, senza che siano reperibili dati ufficiali su questo tema –:

   quali iniziative di competenza intenda mettere in campo affinché gli ordini professionali si attivino per comunicare tale nuova funzione pubblica degli avvocati per garantire il pieno rispetto della legge n. 120 del 2020, nonché l'effettivo esercizio dello strumento previsto dell'articolo 75 della Costituzione.
(4-09671)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 22 novembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 600
4-09671
presentata da
FRATOIANNI Nicola

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, rivolto al Ministro della giustizia, premesso che:

   l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, ha introdotto modifiche all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, estendendo ad altre figure, tra cui gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, la competenza ad effettuare le autenticazioni previste dalla legge, inclusi i referendum e le iniziative di legge popolare;

   nonostante l'entrata in vigore della citata novella legislativa, non risulta che i 245.000 mila avvocati italiani abbiano ricevuto alcuna comunicazione circa la possibilità di autenticazione delle sottoscrizioni anche per le citate iniziative popolari, pur trattandosi di una funzione finalizzata a rendere effettivo un diritto di rilievo costituzionale, quale quello di partecipazione attiva alla vita politica del Paese, anche attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, per cui l'Italia ha ricevuto una condanna in sede di Consiglio ONU per i diritti umani;

   l'articolo 35, comma 1, lettera p), della legge n. 247 del 2012, sulla disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevede che il Consiglio nazionale forense curi, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

   ad oggi, dai dati del comitato promotore del referendum, risulterebbe che so lo 645 professionisti abbiano effettuato al consiglio dell'ordine di appartenenza la comunicazione relativa alla propria disponibilità ad effettuare la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni, l'interrogante ha dunque chiesto al Ministro della giustizia «quali iniziative intenda mettere in campo affinché gli ordini professionali si attivino per comunicare tale nuova funzione pubblica degli avvocati per garantire il pieno rispetto dell'articolo 75 della Costituzione».

  In via preliminare occorre osservare che l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, recante «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale», come modificato dalla legge n. 120 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, ha ampliato la platea dei soggetti abilitati dall'ordinamento ad effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni nei casi previsti dalla legge, ricomprendendo gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza.
  Tanto premesso, in relazione alla richiesta dell'interrogante non si ravvisano competenze in capo a questo Ministero, che esercita sugli ordini e sui collegi professionali esclusivamente una funzione di vigilanza volta alla verifica del loro corretto funzionamento.
  Invero, secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli ordini professionali, tale funzione di vigilanza si estrinseca nel potere di scioglimento di un consiglio che non sia in grado di funzionare regolarmente (per qualsiasi ragione), ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio, ovvero ancora quando il consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti persista, a violarli.
  Tanto chiarito in termini generali, risulta agevole concludere che non rientra tra i poteri di vigilanza del Ministero della giustizia l'attività di sensibilizzazione dei singoli professionisti, sia pure attraverso gli ordini di appartenenza, circa le prerogative e le funzioni da costoro esercitabili
ex lege, anche se in settori di particolare rilievo costituzionale.
  Ad ogni buon conto> al fine di fornire un contributo conoscitivo sul tema, tenuto conto dei compiti istituzionalmente attribuiti al Consiglio nazionale forense dall'articolo 35, comma 1, lettera
p), della legge n. 247 del 2012, si è ritenuto di chiedere informazioni in ordine all'adozione di eventuali iniziative volte a rendere nota la funzione di autentica delle sottoscrizioni delle iniziative popolari da parte degli avvocati.
  Il Consiglio, nel riscontrare la richiesta ha comunicato di aver proceduto in data 16 luglio 2021 alla trasmissione, a tutti i consigli dell'ordine degli avvocati, di apposita comunicazione avente ad oggetto «l'Avvocato autenticatore di firme nelle procedure elettorali e referendarie (articolo 16-
bis, legge n. 120 del 2020)».
  Deve pertanto darsi atto che, con riferimento alla implementazione delle competenze degli avvocati nell'autenticazione delle sottoscrizioni nelle procedure elettorali e referendarie, è stata assicurata la più capillare divulgazione nell'ambito dei canali istituzionali da parte del consiglio dell'ordine.
La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

diritto dell'individuo

vita politica