ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09659

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 532 del 29/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: SPORTIELLO GILDA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2021
BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2021
TRIPODI ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/06/2021
Stato iter:
17/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2021
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 13/07/2021

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/12/2021

CONCLUSO IL 17/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09659
presentato da
SPORTIELLO Gilda
testo presentato
Martedì 29 giugno 2021
modificato
Martedì 13 luglio 2021, seduta n. 539

   SPORTIELLO, NAPPI, BALDINO, ELISA TRIPODI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da quando è entrata in vigore la legge n. 120 del 2020 i 245.000 avvocati italiani non hanno mai ricevuto alcun tipo di comunicazione ufficiale sulla possibilità di eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui alla legge n. 53 del 1990, in modo da erogare un servizio pubblico finalizzato a rendere effettivo un diritto costituzionale;

   l'Italia è stata condannata in sede di Consiglio Onu per i diritti umani, proprio perché viola il diritto dei cittadini a partecipare alla vita politica del Paese attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, essendo la raccolta di firme particolarmente complessa per l'obbligo di far autenticare le firme da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione; dunque, una disponibilità effettiva e diffusa di avvocati a prestare il servizio pubblico di autentica delle firme avrebbe anche l'effetto di contribuire al rientro nella legalità internazionale del nostro Paese;

   l'articolo 35, comma 1, lettera p), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense prevede fra le funzioni istituzionali che il Consiglio nazionale forense «cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura»;

   la funzione di vigilanza sul «corretto funzionamento» degli ordini professionali deve necessariamente riguardare la formazione e la diffusione di informazioni professionali;

   dai dati a disposizione del Comitato promotore del referendum sull'eutanasia legale (la cui richiesta è stata annunciata su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 21 aprile 2021) risulta che su 245.000 avvocati soltanto 645 (cioè meno del tre per mille) abbiano effettuato la comunicazione all'ordine, senza che siano reperibili dati ufficiali su questo tema –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché gli ordini professionali si attivino per comunicare la nuova funzione pubblica di autenticatori degli avvocati per garantire il pieno rispetto dell'articolo 75 della Costituzione.
(4-09659)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 17 dicembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 617
4-09659
presentata da
SPORTIELLO Gilda

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, rivolto al Ministro della giustizia, premesso che:
  con l'entrata in vigore della legge n. 120 del 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, agli avvocati è stata attribuita la facoltà di autenticazione delle sottoscrizioni di cui alla legge n. 93 del 1990, finalizzata a rendere effettivo un diritto di rilievo costituzionale, quale quello di partecipazione attiva alla vita politica del Paese, anche attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, per cui l'Italia ha ricevuto una condanna in sede di Consiglio ONU per i diritti umani;
  l'articolo 35, comma 1 lettera
p) della legge n. 247 del 2012 sulla disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevede che il Consiglio nazionale forense curi, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
  tuttavia, i 245.000 avvocati italiani non hanno ricevuto alcuna comunicazione la possibilità, ora riconosciuta
ex lege, di autenticazione delle sottoscrizioni anche per le citate iniziative popolari;
  a oggi, dai dati del comitato promotore del referendum risulterebbe che solo 645 professionisti abbiano effettuato al Consiglio dell'ordine di appartenenza la comunicazione relativa alla propria disponibilità ad effettuare la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni, l'interrogante ha dunque chiesto al Ministro della giustizia «quali iniziative intenda mettere in campo affinché gli ordini professionali si attivino per comunicare tale nuova funzione pubblica degli avvocati per garantire il pieno rispetto dell'art. 75 della Costituzione».
  In via preliminare occorre osservare che l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, recante «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale», come modificato dalla legge n. 120 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, ha ampliato la platea dei soggetti abilitati dall'ordinamento ad effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni nei casi previsti dalla legge, ricomprendendo gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza.
  Tanto premesso, in relazione alla richiesta dell'interrogante non si ravvisano competenze in capo a questo Ministero, che esercita sugli ordini e sui collegi professionali esclusivamente una funzione di vigilanza volta alla verifica del loro corretto funzionamento.
  Invero, secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli ordini professionali, tale funzione di vigilanza si estrinseca nel potere di scioglimento di un Consiglio che non sia in grado di funzionare regolarmente (per qualsiasi ragione), ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio, ovvero ancora quando il Consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti persista, a violarli.
  Tanto chiarito in termini generali, risulta agevole concludere che non rientra tra i poteri di vigilanza del Ministero della giustizia l'attività di sensibilizzazione dei singoli professionisti, sia pure attraverso gli ordini di appartenenza, circa le prerogative e le funzioni da costoro esercitabili
ex lege, anche se in settori di particolare rilievo costituzionale.
  Ad ogni buon conto, al fine di fornire un contributo conoscitivo sul tema, tenuto conto dei compiti istituzionalmente attribuiti al Consiglio nazionale forense dall'articolo 35, comma 1, lettera
p), della legge n. 247 del 2012, si è ritenuto di chiedere informazioni in ordine all'adozione di eventuali iniziative volte a rendere nota la funzione di autentica delle sottoscrizioni delle iniziative popolari da parte degli avvocati.
  Il Consiglio, nel riscontrare la richiesta ha comunicato di aver proceduto in data 16 luglio 2021 alla trasmissione, a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati, di apposita comunicazione avente ad oggetto «l'Avvocato autenticatore di firme nelle procedure elettorali e referendarie (art. 16-bis, legge 120/2020)».
  Deve pertanto darsi atto che, con riferimento alla implementazione delle competenze degli avvocati nell'autenticazione delle sottoscrizioni nelle procedure elettorali e referendarie, è stata assicurata la più capillare divulgazione nell'ambito dei canali istituzionali da parte del Consiglio dell'ordine.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formazione professionale

diritti umani

diritto dell'individuo