ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09653

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 531 del 28/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: GIANNONE VERONICA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENEDETTI SILVIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 28/06/2021
VIZZINI GLORIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 28/06/2021
SARLI DORIANA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 28/06/2021
SIRAGUSA ELISA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 28/06/2021
TERMINI GUIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 28/06/2021
PITTALIS PIETRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/06/2021
CRISTINA MIRELLA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/06/2021
CUNIAL SARA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 28/06/2021
LABRIOLA VINCENZA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/06/2021
ERMELLINO ALESSANDRA MISTO-CENTRO DEMOCRATICO 28/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/06/2021
Stato iter:
20/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2022
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/05/2022

CONCLUSO IL 20/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09653
presentato da
GIANNONE Veronica
testo di
Lunedì 28 giugno 2021, seduta n. 531

   GIANNONE, BENEDETTI, VIZZINI, SARLI, SIRAGUSA, TERMINI, PITTALIS, CRISTINA, CUNIAL, LABRIOLA e ERMELLINO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, il 15 giugno 2021 un bambino di otto anni è stato prelevato con la forza nella propria abitazione a Pisa da 11 agenti di polizia. Il prelevamento è stato svolto in esecuzione di una decisione del tribunale ordinario della medesima città che stabiliva un nuovo collocamento per il minore, dal padre in Sicilia, dato il costante rifiuto del minore stesso di incontrare il genitore;

   all'operazione di polizia ha assistito anche il padre, si legge, e non appena ha capito la situazione, il bambino, terrorizzato, si è chiuso in bagno. La madre veniva tenuta dagli agenti in un'altra stanza:

   «Non mi facevano vedere cosa facevano, racconta la donna, sentivo le urla di mio figlio dal bagno, gli agenti hanno sfondato la porta mentre lui era dietro e l'hanno tirato via con la forza. Lo hanno braccato»;

   non ci sono video dell'azione perché tutte le telecamere messe dalla madre sono state disattivate dalla polizia, scrive ancora il Corriere della sera;

   la donna è un'infermiera peruviana di 38 anni molto stimata dai colleghi. Con l'ex marito ha l'affidamento congiunto del minore che però da gennaio non vuole più vedere il padre. Così la giudice che si occupa della vicenda ha deciso per il trasferimento del bambino in Sicilia, dove vive l'uomo, come estremo tentativo di recuperare il rapporto con il genitore;

   la stessa scrive, nel provvedimento emanato, che «Qualora insorgessero situazioni che determinano un rischio per la salute psichica, fisica o mentale del minore, l'esecuzione dovrà essere immediatamente sospesa»;

   «Difficile trattenere l'indignazione di fronte al racconto dell'ennesimo prelievo forzato di un bambino, sottratto come se fosse un criminale alla mamma perché giudicata ostativa, un trauma brutale inflitto dalla giustizia che avrebbe il compito di fare sempre l'interesse del minore» ha commentato Antonella Veltri, presidente di «Donne in Rete contro la violenza (D.i.r.e.)»;

   sulla vicenda D.i.Re ha scritto una lettera aperta ai più alti livelli istituzionali, e in particolare alle Ministre Cartabia e Bonetti;

   «Il dispiegamento di forze, l'atteggiamento degli 11 poliziotti intervenuti a supporto dei servizi sociali, le modalità con cui il bambino è stato costretto a seguirli, niente in questa vicenda sembra fatto nel superiore interesse del minore», dice ancora Veltri;

   le linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore redatte dall'Ordine nazionale degli assistenti sociali Cnoas affermano, tra gli altri, i seguenti princìpi:

    1) il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasticità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. È utile che l'autorità giudiziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate, ove dovessero sorgere rilevanti difficoltà nell'esecuzione del provvedimento;

    2) è opportuno acquisire, ove possibile, il consenso — o quanto meno la non opposizione — all'esecuzione da parte degli interessati;

    3) l'utilizzo della forza pubblica durante le procedure di allontanamento nei casi di assoluta necessità non deve avvenire in uniforme, e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l'evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari;

    4) particolare attenzione va dedicata all'ascolto del minore. È importante spiegare, tenendo conto dell'età e della capacità di comprensione, la situazione, le ragioni del provvedimento e il suo significato –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa, e se non intendano adottare iniziative normative per definire in modo univoco le modalità di allontanamento dei minori dalle famiglie d'origine;

   se il Ministro dell'interno non ritenga doveroso, per quanto di competenza, verificare la correttezza del citato intervento di polizia, soprattutto in virtù di quanto sopra illustrato e considerata la situazione di rischio per la salute del minore coinvolto.
(4-09653)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 20 maggio 2022
nell'allegato B della seduta n. 698
4-09653
presentata da
GIANNONE Veronica

  Risposta. — Con l'atto di sindacato in esame gli interroganti riferito di quanto occorso in Pisa in data 15 giugno 2021, allorquando, secondo la ricostruzione operata dalla stampa, in esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, un minore sarebbe stato prelevato forzosamente dalla propria abitazione con modalità tali da averne prodotto forte turbamento, avanzano quesiti in ordine alla conoscenza dei fatti e circa eventuali iniziative normative «per definire in modo univoco le modalità di allontanamento dei minori dalle famiglie di origine».
  Al riguardo, va premesso che in relazione ai procedimenti pendenti o definiti in sede giurisdizionale che non è consentita alcuna attività di interferenza (diretta o indiretta) da parte del Ministero della giustizia atteso che gli atti rogatori non possono tradursi in attività idonee a influenzare in qualsiasi modo l'esercizio delle funzioni da parte degli organi giurisdizionali e l'interpretazione del contesto normativo di riferimento, operando l'autorità giudiziaria, in tali ambiti, in piena autonomia e indipendenza.
  In ogni caso, sono state assunte dall'ufficio giudiziario procedente le necessarie informazioni volte a ricostruire il quadro fattuale evidenziato.
  Nel caso di specie era stato disposto l'affido condiviso del bambino con esercizio comune della responsabilità genitoriale da parte dei genitori con collocamento del minore presso il padre con diritto di visita in favore della madre.
  Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Firenze.
  Invero, risulta che l'esecuzione del provvedimento giudiziario è avvenuto alla presenza di un curatore all'uopo nominato dal tribunale e degli assistenti sociali e senza alcun uso della forza; inoltre l'operazione è stata filmata dalla polizia di Stato e le condizioni del minore documentate dalle fotografie agli atti del procedimento.
  In particolare, il 15 giugno 2021, la curatrice con l'assistenza dei servizi sociali e della polizia di Stato i cui operatori hanno operato in abiti civili, al fine di non creare alcun tipo di disagio al minore, ha eseguito il provvedimento giudiziario, recandosi presso l'abitazione della madre ove il minore si trovava.
  All'esito il bambino si è quindi allontanato con il padre, cui era stato chiesto di essere presente per tranquillizzarlo, l'educatrice, l'assistente sociale e la curatrice.
  In seguito, nella giornata, la madre si è recata al centro affidi dove si trovava il bambino col padre per salutarlo.
  Non risultano pertanto modalità di esecuzione censurabili, come attestato nel decreto 21 giugno 2021 del Tribunale di Pisa ove si legge che «la curatrice ha fatto tutto quanto era in suo potere per attuare il collocamento del minore nel modo più confacente al suo interesse, grazie anche al supporto paziente e professionale dei servizi socio-psicologici e della Polizia di Stato».
  Il 21 giugno 2021 la Corte d'appello ha adottato un provvedimento interinale nel procedimento di reclamo, prevedendo, in aggiunta di quanto stabilito dal tribunale di Pisa, incontri protetti organizzati dai Servizi sociali tra la madre e il minore.
  Attualmente pende davanti al Tribunale per i minorenni di Firenze procedimento per la limitazione della responsabilità genitoriale della madre introdotto su iniziativa del pubblico ministero minorile. Inoltre, davanti alla Procura della Repubblica di Pisa un procedimento per diverse ipotesi di reato a carico della madre, oltre alla denuncia sporta dalla donna contro i soggetti che hanno assistito nell'esecuzione del decreto.
  Ricostruita la vicenda, per quanto concerne, nello specifico, le modalità con cui sarebbe stato eseguito il provvedimento di collocamento del minore presso il padre, si osserva che l'attuazione dei provvedimenti come quello adottato nel caso di specie, è di volta in volta rimessa al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria – in collaborazione con gli altri operatori coinvolti nella vicenda quali i servizi sociosanitari, le forze dell'ordine, il consulente tecnico d'ufficio, l'eventuale curatore del minore – che individua le concrete modalità di esecuzione.
  A tal riguardo si evidenzia che proprio al fine di colmare la lacuna normativa di cui si è detto, la recente legge 26 novembre 2021, n. 206 (di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie), prevede, per quanto di interesse, la disciplina delle modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prescrivendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

minore eta' civile

famiglia

fanciullo