ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09649

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 531 del 28/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 28/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/06/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09649
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Lunedì 28 giugno 2021, seduta n. 531

   CUNIAL. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 22 settembre 2020 l'interrogante ha depositato l'interrogazione n. 4-06864 con la quale ha denunciato al Governo come AstraZeneca abbia ottenuto immunità legale da alcuni Paesi europei;

   con l'interrogazione n. 4-06280, si segnalava come si possa accertare direttamente la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest'ultimo;

   sul tema sono intervenuti anche diversi parlamentari europei, presentando alcune interrogazioni parlamentari rivolte alla Commissione europea, lamentando che la gestione della pubblicità dei contratti non ha consentito di affrontare la questione della responsabilità per gli effetti collaterali dei vaccini. I deputati hanno chiesto alla Commissione chi si possa ritenere responsabile se i pazienti manifestano effetti collaterali a seguito della somministrazione del vaccino e a chi chiedere un risarcimento (E-000344/2021), nel caso del vaccino BNT162b2 cosa succeda se qualcuno dovesse subire effetti collaterali a lungo termine a causa della sua somministrazione e come possa richiedere un risarcimento ai sensi di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (E-000977/2021) e se la Commissione stia valutando di istituire un meccanismo di coordinamento per fornire un risarcimento per gli effetti collaterali del vaccino COVID-19 in modo trasparente (P-001043/2021);

   la Commissione nel dare le risposte ha garantito che gli accordi di acquisto sono pienamente conformi al diritto dell'Unione europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e che, in conformità con questa direttiva, la responsabilità rimane del produttore. In caso di danni, che si ritiene siano causati dalla somministrazione del vaccino, i pazienti hanno il diritto di chiedere un risarcimento al produttore, il cui difetto dovrà essere accertato dinanzi al tribunale competente con una prova del danno, del difetto e del nesso causale tra difetto e danno, ricordando altresì che però le procedure di compensazione per gli effetti collaterali dei farmaci sono decise a livello nazionale;

   la sentenza del 27 giugno 2017 della Corte di giustizia europea, inoltre, stabilì che l'articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev'essere interpretato nel senso che «la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità» anche se la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso. Questo è il caso dei vaccini anti Covid-19 che sono ancora in fase di sperimentazione clinica;

   con la conversione del decreto-legge 1° aprile 2021 , n. 44, all'articolo 3 e 3-bis, si è stabilito che, durante l'emergenza sanitaria, per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi, sotto emergenza e a causa della somministrazione di un vaccino anti Covid-19, la punibilità è esclusa e che i reati commessi nell'esercizio di una professione sanitaria sono punibili solo nei casi di colpa grave;

   la legge n. 210 del 1992 e l'interpretazione della Corte Costituzionale hanno posto lo Stato come responsabile civile in caso di danno da vaccino obbligatorio o fortemente raccomandato, mentre la legge 8 marzo 2017, n. 24, stabilisce che è la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a rispondere, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle condotte dolose o colpose dell'opera del professionista sanitario di cui si avvale, a livello civile –:

   alla luce di quanto riportato in premessa, se il Governo intenda adottare iniziative normative per meglio chiarire la disciplina della responsabilità civile e penale in relazione ai danni causati dalla somministrazione di un vaccino anti Covid-19.
(4-09649)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vaccino

ravvicinamento delle legislazioni

prodotto difettoso