ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09647

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 531 del 28/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: MACCANTI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 25/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 28/06/2021
RIXI EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 28/06/2021
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 28/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 25/06/2021
Stato iter:
21/07/2021
Fasi iter:

RITIRATO IL 21/07/2021

CONCLUSO IL 21/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09647
presentato da
MACCANTI Elena
testo di
Lunedì 28 giugno 2021, seduta n. 531

   MACCANTI, BENVENUTO, RIXI e CENTEMERO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 del 23 settembre 2019 avente ad oggetto «affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (SATT), nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente, la progettazione, la costruzione e la gestione degli stessi Numero riferimento gara: Gara MIT DG Strade ed Autostrade 01/19 – CIG: 8026535A36», al fine di individuare un nuovo concessionario;

   il Gruppo Astm, concessionario uscente, ha partecipato alle due gare per l'affidamento in concessione rispettivamente delle tratte autostradali A21 Torino-Piacenza/A5 Sistema tangenziale torinese e A10 Autostrada dei Fiori/A12 Sestri Levante-Livorno, presentando in entrambe la migliore offerta tecnica ed economica rispetto al concorrente. In particolare, si stima che l'offerta proposta avrebbe determinato per la prima gara, relativa all'A21 Torino-Piacenza e Sistema tangenziale torinese, un vantaggio economico per lo Stato di circa 1,3 miliardi di euro e per la seconda gara, relativa all'A10 Autostrada dei Fiori/A12 Sestri Levante-Livorno, un vantaggio economico per lo Stato di circa 1 miliardo di euro;

   benefici che, qualora le gare non venissero aggiudicate al miglior offerente (Astm), andrebbero non già allo Stato, ma sarebbero trasferiti al soggetto privato secondo classificato, venendo a determinare, secondo l'interrogante, in tal modo un vero e proprio danno erariale per lo Stato ed un extra profitto per il privato, in violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato e sui principi di libera concorrenza;

   il Gruppo Astm almeno per ora, perde la gestione delle tratte autostradali A21 Torino-Piacenza, A5 Torino-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo e il Sistema autostradale tangenziale torinese «per mancanza dei requisiti da parte della capofila concessionaria», poiché la società capofila del raggruppamento che ha partecipato alla gara – la Salt, controllata dall'Astm – non aveva la qualifica di costruttore, che però avevano le altre società mandanti;

   secondo una interpretazione restrittiva della norma, per questa ragione il gruppo Astm è stato escluso dalla gara, nonostante un'offerta tecnica ed economica di gran lunga superiori rispetto all'altro concorrente;

   così dopo aver vinto, in un primo momento la competizione, il Gruppo Astm si è trovato estromesso secondo un'interpretazione confermata anche dalle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che ne hanno sancito l'esclusione –:

   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto previsto dal bando, nel disciplinare l'eventualità di un'unica offerta valida, non ritenga di valutare se sussistono i presupposti per annullare la gara in questione e indire una nuova procedura, al fine di perseguire il pubblico interesse ed evitare l'ipotesi di danno erariale che, ad avviso dell'interrogante, potrebbe configurarsi, anche alla luce del fatto che, in caso di aggiudicazione al primo classificato, vi sarebbe stata una ben maggiore entrata da destinare a nuove infrastrutture.
(4-09647)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violazione del diritto comunitario

diritto comunitario

norme giuridiche sulla concorrenza