ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09585

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 526 del 18/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: LOSS MARTINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 18/06/2021
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 18/06/2021
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/06/2021
GERMANA' ANTONINO LEGA - SALVINI PREMIER 18/06/2021
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 18/06/2021
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/06/2021
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/06/2021
MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 18/06/2021
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 18/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 18/06/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09585
presentato da
LOSS Martina
testo di
Venerdì 18 giugno 2021, seduta n. 526

   LOSS, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GERMANÀ, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, MANZATO e TARANTINO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il 12 maggio 2021 il Tar Lazio ha accolto il ricorso del Centro autorizzato assistenza (Caa) Liberi Professionisti avverso la delibera di convenzione di Agea che prevedeva l'esclusione dei liberi professionisti dalle attività di gestione del fascicolo del produttore, annullando così il dispositivo che obbligava all'assunzione di almeno il 50 per cento degli operatori estromettendo, senza un chiaro motivo, i liberi professionisti dalle attività dei centri di assistenza agricola precludendo loro la possibilità di svolgere la propria attività nell'ambito dei servizi erogati dai Caa;

   il Tar Lazio, nell'aver accolto le ragioni dei liberi professionisti che operano in agricoltura, ha sancito che i liberi professionisti hanno titolo e possono fornire al mondo dell'agricoltura servizi e competenze, con responsabilità ed efficienza, a sostegno del sistema Paese e delle sue imprese agricole; dopo la sentenza favorevole ai liberi professionisti del 12 maggio 2021, anche il Caa Canapa (Centro autorizzato nazionale assistenza produttori agricoli) degli agrotecnici, ha vinto il ricorso contro la proposta di convenzione con Agea per il 2021;

   infatti, il Tar Lazio si è nuovamente pronunciato in merito alla questione, ribadendo il ruolo dei liberi professionisti e la loro piena legittimità a operare nei centri di assistenza agricola;

   Agea aveva motivato la sua scelta con l'intento di assicurare che lo svolgimento di funzioni pubbliche delegate sia riservato dai Caa ai propri dipendenti, stabilmente vincolati a essi da un rapporto gerarchico e dagli stringenti obblighi di fedeltà, derivanti dall'inserimento in organico del dipendente nell'organizzazione societaria;

   con una nuova sentenza del 10 giugno 2021, è stato evidenziato che «con riferimento alle specifiche professionalità operanti all'interno dei CAA, l'ordinamento richiede per i professionisti collaboratori requisiti più stringenti che per i dipendenti». Secondo il Tar, quindi, non solo i liberi professionisti sono pienamente titolati ad operare nei CAA, ma lo sono anche più dei dipendenti;

   queste due sentenze, arrivate prima del 30 settembre 2021, ovvero prima del termine entro cui Agea avrebbe potuto disabilitare le credenziali di accesso al Sian agli operatori non lavoratori dipendenti ma liberi professionisti, annullano di fatto, la delibera di Agea e cancellano gli articoli della convenzione 2021 che impedivano ai professionisti di lavorare nei Caa;

   ora Agea ha 60 giorni di tempo per fare un eventuale ricorso al Consiglio di Stato; dobbiamo però sottolineare che il 30 settembre 2021 scadrà il termine per le assunzioni nei Caa e che, per quel tempo, si dovrà già impostare la discussione sulla nuova convenzione per il 2022, che come si sa va rinnovata annualmente;

   infine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere reso, il 20 aprile 2021, su richiesta di Agea, si è espressa enunciando la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei Caa di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del Sian) ritenendola, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati Sian;

   gli interroganti, in merito al suddetto parere sottolineano il fatto che questo fosse facoltativo e non vincolante e oltretutto non motivando il perché il lavoratore dipendente sarebbe migliore del libero professionista;

   nel 2000 l'Autorità garante aveva rilevato l'illegittimità di norme volte a «restringere la concorrenza del mercato dei servizi alle imprese agricole», che nella fattispecie consistevano nella possibilità di costituire Caa connessi solo a determinati soggetti –:

   alla luce delle suddette sentenze, quali iniziative di competenza intenda adottare nei confronti di Agea al fine di tutelare la categoria dei liberi professionisti che hanno sempre operato nei Caa come lavoratori autonomi, con competenza nel comparto agricolo, come anche sottolineato nella sentenza del 10 giugno 2021.
(4-09585)