ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09553

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 525 del 16/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIBOLLA ALBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 15/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/06/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09553
presentato da
RIBOLLA Alberto
testo di
Mercoledì 16 giugno 2021, seduta n. 525

   RIBOLLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   com'è noto, la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche ha subito alcune modificazioni: in particolare, l'articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2029 (cosiddetto «decreto Crescita») ha aggiunto il comma 125-bis all'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, che prevede, in caso di ottenimento di contributi e sussidi pubblici, l'obbligo, entro il 30 giugno di ogni anno, di rendere pubbliche tali informazioni;

   si prevede, inoltre, che i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile debbano pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni;

   tuttavia, il medesimo comma stabilisce che i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – micro imprese e imprese non obbligate al deposito del bilancio come le società personali e le imprese individuali – devono assolvere l'obbligo indicato mediante la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico ovvero, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza;

   emergerebbero, dunque, perplessità, a livello interpretativo, dal momento che molte aziende non risultano iscritte ad alcuna associazione di categoria, essendo seguite da professionisti liberamente scelti, nonché il rischio di una possibile alterazione della concorrenza, oltre agli oneri aggiuntivi che dovranno essere sostenuti e alla complessità operativa;

   tale impostazione risulta avallata anche da XBRL Italia, che – con una nota del 22 gennaio 2020 – ha pubblicato le istruzioni operative riguardanti l'utilizzo della tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04, alla luce delle sopracitate variazioni normative, precisando che le imprese che presentano i bilanci abbreviati o che, comunque, non sono tenute alla redazione della nota integrativa assolvono l'obbligo di trasparenza in esame in forme diverse dalla pubblicazione in bilancio –:

   se e quali modalità debbano adottare, per assolvere tale obbligo, i soggetti non tenuti a redigere il bilancio d'esercizio, che non abbiano un proprio sito internet e non siano iscritti ad associazioni di categoria, considerata l'esigenza di chiarire il quadro normativo e applicativo descritto in premessa.
(4-09553)