ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09536

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 524 del 15/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: AMITRANO ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 15/06/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09536
presentato da
AMITRANO Alessandro
testo di
Martedì 15 giugno 2021, seduta n. 524

   AMITRANO, MARTINCIGLIO e VILLANI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   i lavoratori marittimi, svolgono la propria attività lavorativa sulle navi solo se in possesso del certificato di competenza o del certificato di addestramento, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che indica nello specifico, l'abilitazione a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso cui sono abilitati e che in Italia vengono rilasciati e rinnovati dalle capitanerie di porto, con durata di 5 anni;

   a livello internazionale, tali certificati trovano regolamentazione nella Convenzione Stcw (Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers) adottata a Londra nel 1978 e la stessa convenzione è stata emendata in seno alla Conferenza diplomatica di Manila nel 2010 e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012;

   con decreto ministeriale del 1° marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha provveduto a disciplinare le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento in conformità con le disposizioni della Convenzione Stcw;

   l'articolo 4 del decreto ministeriale di cui sopra, stabilisce i requisiti per il rinnovo del certificato di competenza che è effettuato dall'autorità marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato ed è rinnovato ai lavoratori marittimi in possesso del certificato in corso di validità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dei corsi di addestramento richiesti per il certificato di competenza da rinnovare e degli eventuali corsi di adeguamento dei livelli di competenza richiesti dalla normativa vigente al momento del rinnovo del certificato;

   il lavoratore marittimo in possesso dei requisiti di cui sopra, deve aver effettuato, alternativamente, i seguenti periodi di navigazione: a) dodici mesi, nei cinque anni precedenti la scadenza del certificato, su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione Stcw, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta; b) almeno tre mesi, durante i sei mesi precedenti la scadenza del certificato di competenza, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta; c) tre mesi in soprannumero, nel periodo di validità del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta, immediatamente prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido;

   in Italia, la figura dell'«insegnante del mare» è ricoperta da personale marittimo, comandanti, manageriali di bordo, impiegati che ininterrottamente garantiscono la formazione e gli addestramenti obbligatori alle nuove leve del comparto della marina mercantile e per essere istruttori dei marittimi è necessario possedere determinati requisiti e certificati, tra i quali il certificato di competenza;

   tale categoria di lavoratori marittimi trova difficoltà nel rinnovo del proprio certificato, poiché l'iter normativo prevede, oltre agli standard formativi e di addestramento aggiornati, anche un periodo dai 3 ai 12 mesi di navigazione su navi;

   l'articolo 7 del decreto ministeriale del 1° marzo 2016, nella sua formulazione, lascia ampi margini di discrezionalità tecnico-valutativa al competente ufficio ministeriale, laddove prevede che «il lavoratore marittimo può richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza, di valutare come equivalente al servizio di navigazione richiesto ulteriori occupazioni alternative, che dimostrano il mantenimento delle competenze indicate nel certificato da rinnovare» –:

   se il Ministro intenda adottare ulteriori iniziative in merito alla procedura di rinnovo del certificato di competenza, al fine di considerare, tra le occupazioni alternative, come equivalenti al servizio di navigazione e ai soli fini del mantenimento delle competenze indicate nel certificato da rinnovare, anche quella degli «insegnanti del mare», impossibilitati ad effettuare i periodi di navigazione richiesti dalla normativa vigente, poiché l'attività di docenza per la formazione del personale marittimo è svolta esclusivamente su terraferma.
(4-09536)