ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09511

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 522 del 11/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: TURRI ROBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11/06/2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11/06/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/06/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09511
presentato da
TURRI Roberto
testo di
Venerdì 11 giugno 2021, seduta n. 522

   TURRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la legge 5 maggio 2009, n. 42 disciplina, tra le altre cose, i principi generali per l'attribuzione alle regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio;

   il successivo decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, applicativo della legge formale, ha individuato i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni e ne ha disciplinato il procedimento di attribuzione e trasferimento;

   grazie a questa disciplina, i livelli territoriali di Governo hanno potuto beneficiare dell'attribuzione a titolo non oneroso anche di molti immobili statali dismessi, che hanno potuto valorizzare nell'interesse della propria comunità, nel rispetto delle finalità perseguite dalla normativa sopra citata;

   in particolare, il secondo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo summenzionato ha previsto che, nel caso in cui il bene generi un'entrata allo Stato, per evitare che la cessione comporti maggiori oneri per le casse erariali, quest'ultimo riduce le risorse da destinare alle regioni o agli enti locali in misura pari alla riduzione delle entrate erariali;

   il medesimo comma dispone che le modalità per ridurre le risorse sono determinate attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le regioni;

   la riduzione delle risorse può essere giustificata dal fatto che, laddove la regione o il comune subentrano nei contratti di locazione, questi enti, insieme al bene attribuito, conseguono anche una nuova entrata;

   tuttavia, la disposizione appare intrinsecamente iniqua laddove fosse la regione o l'ente territoriale stesso a essere conduttrice dell'immobile – e quindi a pagare il canone di locazione allo Stato – prima del trasferimento; in tal caso, infatti, la regione o l'ente locale sarebbero tenuti a continuare a pagare allo Stato il canone annuale di locazione, anche una volta diventati proprietari del bene; la previsione, così interpretata, comporta un aggravio eccessivo per il comune che, non potendo alienare il bene ed anzi dovendolo valorizzare, è penalizzato da un taglio di risorse; così facendo, si va paradossalmente a penalizzare l'ente che già valorizzava, con proprie risorse, il bene demaniale –:

   se il Governo intenda porre rimedio alle criticità esposte in premessa adottando iniziative normative, con funzioni anche interpretative con le quali si escluda esplicitamente l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 alle regioni e agli enti locali che già pagavano il canone di locazione allo Stato quando non erano ancora proprietari del bene.
(4-09511)