ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09504

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 522 del 11/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 11/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 11/06/2021
Stato iter:
23/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2022
GUERINI LORENZO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/06/2022

CONCLUSO IL 23/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09504
presentato da
POTENTI Manfredi
testo di
Venerdì 11 giugno 2021, seduta n. 522

   POTENTI e FERRARI. — Al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia (Anpdi) è l'associazione d'Arma dei paracadutisti italiani, come previsto dall'articolo 941 del decreto legislativo n. 90 del 2010; nasce nell'immediato dopoguerra e successivamente è stata riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1956. Rappresenta certamente la principale organizzazione paracadutistica italiana, non solo per la storia, ma anche, per struttura, numero soci;

   la regolamentazione relativa all'attività di paracadutismo ha un suo punto cardine nel decreto ministeriale 467T del Ministero dei trasporti che, fin dal 1992, prescrive l'uso di paracadute plananti (ad ala) per il paracadutismo sportivo, esentandone però l'Anpdi che, sotto il controllo del Ministero della difesa, può continuare ad utilizzare i paracadute emisferici, di tipo militare. Tale decreto ministeriale è la naturale conseguenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 1988 che, a sua volta, parifica le abilitazioni rilasciate dall'Anpdi alle licenze rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in materia di paracadutismo. Sia il decreto del Presidente della Repubblica che il decreto ministeriale sono tuttora in corso di validità;

   pur a normative invariate e senza aver mai alcunché contestato in ordine alla sicurezza, Enac, da mesi, ha iniziato a mettere in contestazione la legittimità dell'attività dell'Anpdi disconoscendone la possibilità di effettuare lanci con paracadute emisferico da velivolo civile. Anche un tentativo di far certificare ad Enac le scuole Anpdi non ha risolto la problematica;

   il danno che l'Associazione rischia di subire appare irreparabile e non pare potersi attendere l'esito di un annunciato, da Enac, regolamento sul paracadutismo. Infatti, oltre a mettere in discussione la stessa esistenza dell'Anpdi si rischierebbe di vanificare molti decenni di sacrifici e di investimenti ad opera di quanti si sono impegnati in prima persona per dotarsi delle necessarie capacità specifiche –:

   se e di quali notizie sia in possesso il Governo circa le vicende esposte;

   se e quali iniziative intenda assumere il Governo per garantire ad Anpdi la possibilità di svolgere le attività con paracadute emisferico, evitando interruzioni che potrebbero essere pregiudizievoli anche ai fini della sicurezza all'atto della ripresa.
(4-09504)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 giugno 2022
nell'allegato B della seduta n. 713
4-09504
presentata da
POTENTI Manfredi

  Risposta. — In merito al quesito posto con il presente atto di sindacato ispettivo ritengo sia indispensabile ripercorrere, sia pur brevemente, l'evoluzione normativa in materia di attività aviolancistica e le vicende che hanno interessato i principali referenti del settore.
  La disciplina in materia di paracadutismo è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, che attribuisce al Ministro dei trasporti – ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – la definizione, con proprio decreto, dei programmi di addestramento e dell'attività di volo o di lancio necessaria per conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare e reintegrare licenze, attestati e abilitazioni.
  In attuazione delle prescrizioni di cui al decreto in parola, l'allora Ministero dei trasporti ha adottato, con decreto n. 467-T del 1992, il «programma di addestramento per il paracadutismo» che prevedeva, entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, la progressiva eliminazione del paracadute vincolato a calotta emisferica – cosiddetto «paracadute tondo», tipico dei lanci militari e in utilizzo all'esercito – consentendone tuttavia l'impiego, in deroga, all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia (ANPd'I), in considerazione del fatto che lo svolgimento dell'attività aviolancistica di interesse militare svolta dall'associazione era effettuata sotto il controllo del Ministero della difesa e disciplinata dalla Circolare n. 1400/563 del 27 marzo 1990 dello Stato maggiore esercito.
  A seguito dell'istituzione, con decreto legislativo n. 250 del 1997, dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), l'ente assumeva, quale unica autorità dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 687 del Codice della navigazione, le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e, conseguentemente, anche la competenza regolatoria in materia di paracadutismo.
  Le peculiarità proprie dell'attività svolta dall'ANPd'I, nonché il ruolo del Ministero della difesa rispetto all'attività aviolancistica in questione, sono stati riconosciuti anche dall'ENAC che, nel regolamento sul «Rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo» approvato il 24 giugno 2013, ha escluso dal proprio ambito di applicazione l'attività aviolancistica d'interesse militare dell'ANPd'I «in quanto svolta sotto il controllo del Ministero difesa»; tale esclusione è stata confermata altresì nell'edizione aggiornata del regolamento, diramata nel 2015.
  Successivamente:

   con disposizione n. 30 del 12 luglio 2019, l'ENAC, accogliendo un'istanza dell'Unione italiana paracadutismo (UIP), visto fra l'altro l'interesse all'effettuazione di lanci con l'utilizzo del «paracadute tondo» manifestato da parte di numerosi appartenenti alla disciplina sportiva del paracadutismo, autorizzava l'attività aviolancistica con tale tipologia di paracadute da parte delle scuole affiliate all'unione;

   con successiva nota del 3 marzo 2020, lo stesso ENAC, inibiva all'ANPd'I, in quanto non soggetta a certificazione da parte dell'ente, lo svolgimento delle operazioni di lancio con «paracadute tondo» da aeromobili civili precisando che le stesse erano state autorizzate unicamente in favore delle scuole di paracadutismo certificate dall'ENAC ed invitava inoltre l'associazione a fornire specifico riscontro in merito alle operazioni già svolte;

   nel silenzio dell'ANPd'I, l'ENAC provvedeva, inoltre, ad inviare, il 5 maggio 2020, un'informativa alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

   lo Stato maggiore dell'esercito, appresi i contenuti dei provvedimenti adottati, ha dapprima sospeso, il 6 ottobre 2020, lo svolgimento delle attività aviolancistiche previste dalla già citata circolare 1400 dello Stato maggiore dell'esercito e, successivamente, ricevuto il nulla osta da parte dello Stato maggiore della difesa, ha disposto la sospensione della convenzione in atto con l'ANPd'I;

   con disposizione n. 5 del 5 marzo 2021, l'ENAC, tenuto conto della necessità di un riassetto generale della materia, sanciva, con effetto immediato, la revoca dell'autorizzazione all'attività aviolancistica con «paracadute tondo» di cui alla disposizione n. 30 del 12 luglio 2019;

   il successivo 16 marzo l'ANPd'I presentava istanza di accesso ad ogni atto consequenziale, connesso o finalizzato all'adozione del provvedimento di revoca sopra citato ed in mancanza di riscontro, il 3 maggio 2021, notificava ricorso impugnando il silenzio rigetto serbato dall'ENAC ed instaurando un giudizio per l'annullamento della disposizione e per il risarcimento dei danni da essa provocati.

  Avuto riguardo al quadro di situazione poc'anzi ricostruito, va innanzitutto ribadito l'interesse della Difesa nei confronti dell'attività svolta dall'ANPd'I, sia in virtù del richiamo da essa esercitato nei confronti delle nuove generazioni – che, grazie all'associazione possono accostarsi ai valori ed alle tradizioni del paracadutismo militare italiano – sia quale importante fattore di contrazione dei tempi necessari alla formazione del personale militare destinato alle aviotruppe, nel momento in cui esso sia già in possesso dell'abilitazione al lancio conseguita con l'ANPd'I.
  Nondimeno, si ritiene altresì imprescindibile sottolineare come il suddetto interesse potrà continuare ad essere perseguito esclusivamente nel pieno rispetto della vigente normativa e delle discendenti circolari regolatorie di Forza armata, fermi restando gli esiti dei procedimenti attualmente pendenti innanzi alle competenti autorità giudiziarie amministrative e penali.
  

Il Ministro della difesa: Lorenzo Guerini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aviazione civile

associazione