ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09500

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 522 del 11/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 10/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/06/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09500
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Venerdì 11 giugno 2021, seduta n. 522

   BIGNAMI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   come stabilito al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui all'articolo 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziaie volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito»;

   fino a gennaio 2017 l'assistenza in materia di protesi ed ausili è stata gestita con lo strumento del Nomenclatore tariffario, attualmente in vigore, stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999 che individua le prestazioni di assistenza protesica definendone anche le modalità di erogazione;

   nel Nomenclatore non vengono registrati «prodotti» (modello e marca), ma sono indicate solo le tipologie erogabili dallo Stato delle quali vengono descritte funzioni e caratteristiche generali;

   l'articolo 30-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto, al fine di soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, l'adozione da parte delle regioni di procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 con l'introduzione delle modifiche necessarie;

   dal mese di marzo 2017 nei nuovi livelli essenziali di assistenza è stato introdotto il Nuovo nomenclatore delle protesi e degli ausili, nel quale sono stati inseriti anche nuovi dispositivi che potrebbero migliorare in maniera significativa la vita delle persone con disabilità;

   nonostante questi importanti e positivi aggiornamenti, il sistema di gestione dell'erogazione delle prestazioni protesiche risulterebbe però ancora inefficiente ed inadeguato, sia per la mancanza di un organismo permanente che possa valutare l'andamento del mercato al fine di aggiornare periodicamente le liste eliminando i prodotti obsoleti ed inserendo i nuovi, sia per l'assenza di procedimenti semplici e trasparenti che permettano di proporre e fornire i nuovi dispositivi;

   a tale riguardo si è dimostrata particolarmente problematica l'erogazione dei dispositivi di serie inclusi nell'elenco 2 del Nuovo nomenclatore: mentre le tipologie incluse nell'elenco 1 (ausili su misura) sono forniti a tariffa, i dispositivi inclusi nell'elenco 2 devono essere acquistati direttamente dalle Asl tramite appalti, ma, essendo ricompresi in questa categoria anche quei tipi di ausilio che pur essendo di produzione industriale per essere utilizzati efficacemente devono essere individuati ed allestiti ad personam, risulta impossibile acquistare a gara questa tipologia non standard di prodotti, tant'è che dopo oltre 4 anni dalla pubblicazione del nuovo Nomenclatore nessuna gara per questi dispositivi risulta essere stata bandita e aggiudicata;

   ciò ha comportato che il Nuovo nomenclatore, formalmente in vigore anche per i prodotti inclusi nell'elenco 2, non sia di fatto applicabile per tutti gli ausili destinati ai bisogni più complessi ed alle persone con patologie più gravi che possono ottenere soltanto i dispositivi contenuti nel vecchio elenco e alle tariffe del 1999, dal momento che le nuove tariffe predisposte dai funzionari ministeriali della programmazione sanitaria non sono ancora state validate –:

   se, in ragione delle problematiche sopra evidenziate, non ritenga necessaria un'iniziativa normativa urgente al fine di modificare le procedure richieste per l'ottenimento dei dispositivi inseriti nell'elenco 2 del Nuovo nomenclatore;

   se non ritenga altresì indispensabile e non più procrastinabile adottare le iniziative di competenza per procedere all'aggiornamento dei vecchi elenchi e del tariffario, che dovrebbe essere periodicamente aggiornato (ogni 3 anni), ma risale ancora al 1999.
(4-09500)