ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09496

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 522 del 11/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: SIANI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2021
BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/06/2021
Stato iter:
13/10/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/10/2022
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/10/2022

CONCLUSO IL 13/10/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09496
presentato da
SIANI Paolo
testo di
Venerdì 11 giugno 2021, seduta n. 522

   SIANI, VERINI e BAZOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 322 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino;

   il successivo comma 323 prevede che il riparto di detta dotazione tra le regioni sia effettuato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

   l'accoglienza in case-famiglia protette delle detenute madri e della loro prole è, tra le modalità di detenzione alternativa dei genitori con bambini al seguito e sussistendone i presupposti, quella in grado di assicurare la miglior qualità di vita dei minori coinvolti nella detenzione del genitore;

   in particolare, tale modalità alternativa di detenzione si differenzia dall'assegnazione a istituti di custodia attenuata per detenute madri (cosiddetto Icam) in quanto non presenta alcun tipo di somiglianza con la detenzione in carcere e, dunque, è idonea ad assicurare ai minori una condizione di vita il più possibile analoga a quella che vivrebbero ove il genitore non fosse sottoposto a regime di detenzione;

   inoltre, l'assegnazione a case-famiglia protette appare altresì maggiormente idonea al coinvolgimento delle persone in regime di detenzione in percorsi di reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione;

   secondo il XVII rapporto sulla condizione di detenzione: «Donne-bambini» al 31 gennaio 2021 erano 29 i bambini, 13 dei quali stranieri, in carcere con le proprie 26 madri, alloggiati nell'Icam di Lauro (8), nell'Icam affiliato al carcere di Torino (6), nel carcere femminile di Rebibbia (5), nelle carceri di Salerno e Venezia (3), nel carcere di Milano Bollate (2), e nelle carceri di Foggia e Lecce (un unico bambino per ciascuna delle due strutture) e al 28 febbraio 2021 i bambini erano scesi ulteriormente a 27;

   pur essendo una realtà che riguarda piccoli numeri, la detenzione di bambini innocenti con le loro mamme, anche se in istituti a custodia attenuata, è comunque una realtà che non può più essere accettata poiché le conseguenze della detenzione sul piano psicologico, emotivo e fisico di un bambino piccolo hanno comunque una portata devastante e inaccettabile;

   la legge n. 62 del 2011, nonostante le premesse e i princìpi che l'hanno positivamente ispirata, non elimina la carcerazione dei bambini poiché frequentemente si fa ricorso agli Istituti a custodia attenuata per le madri, dimenticando che si tratta comunque di una forma di detenzione all'interno di una struttura carceraria non adeguata non solo a rispondere alle esigenze di un bambino, ma allungando anche l'età della sua detenzione fino a 6 anni –:

   quali iniziative intenda assumere la Ministra interrogata al fine di assicurare la più rapida adozione del decreto in questione e gli adempimenti conseguenti, finalizzati all'impiego delle risorse al fine di rendere operativa la possibilità per le madri detenute di scontare la propria pena all'interno di case-famiglia o di case alloggio insieme ai propri figli piccoli, non più costretti, così, a subire le conseguenze psicologiche ed emotive di una detenzione carceraria;

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di promuovere e valorizzare l'assegnazione delle detenute madri a case-famiglia protette, anche in luogo della loro assegnazione a istituti a custodia attenuata.
(4-09496)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 ottobre 2022
nell'allegato B della seduta n. 1
4-09496
presentata da
siani

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo gli interroganti sollevano precisi quesiti in ordine ai tempi di attuazione di quanto previsto dalla legge n. 30 dicembre 2020 n. 178 in materia di case-famiglia, quindi circa eventuali intendimenti volti a consentire alle detenute-madri di esservi assegnate anche in alternativa agli istituti a custodia attenuata.
  Orbene, in effetti con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 («legge di bilancio»), all'articolo 1, commi 322 e 323, è stato per la prima volta finanziato il sistema dell'accoglienza di madri e minori, introducendo nuovi oneri per la finanza pubblica con la creazione di un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  Sul punto mi pregio segnalare che la destinazione delle risorse e le procedure di utilizzo dei fondi sono state definite con decreto ministeriale 15 settembre 2021, recante: «Ripartizione tra le Regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino», in attuazione del quale sono stati emessi dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento del DAP ordini di pagamento a favore di tutte le regioni, secondo lo schema di ripartizione individuato nel decreto medesimo.
  Circa l'assegnazione delle detenute madri a case famiglia protette, pare opportuno premettere che essa avviene in base a specifici provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria al ricorrere dei presupposti richiesti per l'adozione della misura alternativa della detenzione domiciliare – ordinaria, in surroga o speciale – nei confronti della persona che debba espiare la pena, quando costei abbia figli in età infantile, o all'operare della preclusione, prevista dall'articolo 275, comma 4, codice di procedura penale, dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della donna e, in determinati casi anche dell'uomo, che abbia prole di età inferiore ai sei anni.
  L'attuale quadro normativo consente, infetti, il ricorso alla misura alternativa della detenzione domiciliare solo quando tale modalità di espiazione della pena sia ritenuta compatibile con la pericolosità sociale della persona condannata, pur se madre (comma 1-
ter legge n. 354 del 1975 quando il minore ha un'età inferiore all'anno; anche l'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, nel precludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti della madre (o del padre) di prole di età inferiore ai sei anni, fa salvi i casi in cui nei confronti del genitore siano ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel qual caso il giudice, anziché disporre la misura degli arresti domiciliari in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, primo comma, codice di procedura penale, (abitazione, luogo di privata dimora, luogo pubblico di cura e assistenza, casa famiglia protetta), potrà optare per la restrizione del genitore in Icam o in una ordinaria struttura penitenziaria.
  Quanto alle case-famiglia protette, esse sono strutture con le quali il legislatore ha inteso sopperire all'impossibilità della persona condannata o raggiunta dalla misura cautelare custodiale, di fruire, rispettivamente, della misura alternativa della detenzione domiciliare o della misura cautelare degli arresti domiciliari, solo perché priva di idonea struttura abitativa.
  All'inequivoco tenore della disposizione dell'articolo 47-
quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riguardo alla detenzione domiciliare speciale, stabilisce «In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle, case famiglia protette, ove istituite», si affianca la disposizione dell'articolo 47-ter, comma 1, che prevede, per la detenzione domiciliare «ordinaria» e per quella in surroga, che le pene della reclusione o dell'arresto «<possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, ovvero [...] in case famiglia protette», nonché la previsione dell'articolo 284, comma 1, codice di procedura penale, che, per la misura degli arresti domiciliari, stabilisce che il provvedimento con la quale essa è disposta impone all'imputato di non allontanarsi «dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da luogo pubblico di cura o di assistente ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta». Del resto, è indubitabile che qualora la persona sia ammessa alla detenzione domiciliare o sia sottoposta alla misura degli arresti domiciliare in funzione dell'interesse dei propri figli minori, la permanenza del genitore nella propria abitazione, anziché in una casa famiglia protetta, permette al minore di mantenere intatta la propria quotidianità di vita e di affetti, così come è altrettanto pacifico che, nel caso in cui, a causa delle condizioni di marginalità sociale, il genitore non disponga di un luogo utile in cui scontare la paia in regime di detenzione domiciliare o in cui essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la casa famiglia protetta eviti al minore il ben più traumatico ingresso in un Icam o in una struttura penitenziaria ordinaria.
  Infine, va rammentato che in data 30 maggio 2022 la Camera dei deputati aveva approvato, all'unanimità, la proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2298), concernente «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori».
  Tuttavia, l'anticipato scioglimento delle Camere ha interrotto il procedimento legislativo che, ove portato a termine, avrebbe certamente consentito di azzerare la presenza nelle carceri dei bambini in tenera età al seguito delle madri ristrette.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assegnazione di alloggio

detenuto

regime penitenziario