ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09465

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 519 del 07/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: SARLI DORIANA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 03/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/05/2021
SAPIA FRANCESCO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 31/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 03/06/2021
Stato iter:
25/01/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2022
BRUNETTA RENATO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/01/2022

CONCLUSO IL 25/01/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09465
presentato da
SARLI Doriana
testo di
Lunedì 7 giugno 2021, seduta n. 519

   SARLI, VILLANI e SAPIA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la trasparenza negli organigrammi e nella gestione dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali, è della massima importanza per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'equità nella pubblica amministrazione in generale e nelle strutture sanitarie in particolare, specie in tempi di pandemia;

   le procedure nei concorsi e negli avvisi pubblici devono essere particolarmente trasparenti e aliene da ogni tipo di conflitto di interessi, specie se palesi e di pubblico dominio, nell'interesse delle aziende sanitarie, degli utenti e della cittadinanza in generale;

   la Asl NA1 Centro è da tempo oggetto di valutazione del suo grado di corretta gestione amministrativa, sanitaria e di gestione del personale e nel rapporto con la sanità privata accreditata;

   nel verbale n. 630 del 29 giugno 2020 dell'Asl Napoli 1 Centro, riguardante l'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della unità operativa complessa neuropsichiatria infantile si legge: «la Commissione, inoltre, stabilisce che il colloquio è svolto con porte chiuse con un candidato alla volta»;

   nella città di Napoli è stata istituita, con decreto sindacale del 16 aprile 2018 del sindaco di Napoli, la Consulta popolare sulla salute e sanità della città di Napoli;

   tale Consulta popolare sulla salute e sanità della città di Napoli, in un comunicato stampa, pubblicato il 26 aprile 2021, nella pagina social della stessa consulta afferma:

    «che la decisione concorsuale della direzione dell'ASL Na 1 riguardo l'UOSM 24, 73, 31 (che insiste sui territori del centro storico e Capri) di fatto decapita un lavoro culturale, sociale, condiviso e promettente circa il riconoscimento dei diritti del sofferente e dei familiari (...);

    la Consulta Popolare Salute e Sanità della città di Napoli, pur non entrando nel merito della regolarità del concorso, competenza questa degli organi istituzionalmente a ciò preposti se eventualmente interpellati, intende ribadire in conclusione il proprio sconcerto sulla valenza “concretamente simbolica” del messaggio così lanciato dalla direzione dell'ASL Na 1»;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 prevede per i concorsi pubblici, all'articolo 6, comma 4, che prove orali debbano svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione –:

   se il Governo intenda acquisire elementi, per quanto di competenza, in ordine al fatto che le prove orali dei recenti concorsi pubblici, in particolare quello di cui all'avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della unità complessa neuropsichiatria infantile dell'Asl Napoli 1 Centro del 29 giugno 2020 per la nomina di sei direttori di struttura complessa del dipartimento di salute mentale dell'Asl NA 1 Centro siano stati svolti a porte chiuse, valutando un singolo candidato alla volta;

   se il Governo non intenda avviare le verifiche di competenza, tramite in particolare l'Ispettorato per la funzione pubblica, in ordine al rispetto della normativa in materia, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nell'espletamento del concorso in questione;

   se non ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza, in raccordo con la Regione Campania, in ordine all'efficacia dei progetti riguardanti la cura della salute mentale nel territorio in questione.
(4-09465)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 25 gennaio 2022
nell'allegato B della seduta n. 632
4-09465
presentata da
SARLI Doriana

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame riguardante le modalità di svolgimento della procedura selettiva volta al conferimento dell'incarico di direttore dell'unità complessa di neuropsichiatria infantile dell'Asl Napoli 1 Centro.
  Con l'atto di sindacato ispettivo in argomento si chiedono chiarimenti al Governo su tale procedura, domandando nello specifico se lo stesso «intenda avviare le verifiche di competenza, tramite in particolare l'ispettorato per la funzione pubblica, in ordine al rispetto della normativa in materia, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nell'espletamento del concorso in questione».
  A seguito dell'istruttoria condotta dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritengo di poter fornire risposta negativa al quesito, atteso che, stando alla normativa vigente, nella procedura bandita dall'Asl non si sono verificate le illegittimità paventate dall'interrogante.
  Sul punto è necessario ricordare, in premessa, che il conferimento di incarichi dirigenziali presso unità complesse delle aziende sanitarie locali non avviene tramite concorso. La disciplina di rango legislativo prevista dallo Stato ha infatti delineato i tratti fondamentali della procedura volta al conferimento di tali incarichi, rimettendo gli aspetti attuativi alla disciplina delle singole regioni (articolo 15, comma 7-
bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
  Nello specifico, la procedura si articola in due fasi. Nella prima parte, la commissione esaminatrice svolge un giudizio comparativo sulla base «dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio». Al termine di tale valutazione, la commissione stila un tema di possibili «idonei» a ricoprire la posizione. Successivamente, nella seconda fase, il Direttore generale attinge alla tema per individuare il soggetto cui conferire l'incarico, potendo liberamente scegliere fra i tre idonei, senza essere strettamente vincolato ai punteggi conseguiti da ciascuno.
  In base a tali elementi, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la natura concorsuale della procedura descritta, «[...] essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della Asl, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali» (ex plurimis, Cass., S.U, 6 marzo 2020, n. 6455). In altri termini, la procedura selettiva per il conferimento di tali incarichi costituisce semplicemente una forma di estrinsecazione di un potere assimilabile a quello del privato datore di lavoro.
  Da ciò discende che, se è vero che l'Amministrazione è sempre tenuta a rispettare i principi generali di buon andamento, imparzialità e non discriminazione, non è invece necessario che nel caso di specie essa applichi anche la ben più complessa e articolata disciplina sui concorsi pubblici. Poiché non si parla di concorso ma di mera procedura selettiva, il richiamo alla disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 risulta quindi inconferente.
  Superata questa doverosa e dirimente premessa, si segnala che comunque la normativa statale rimanda alla potestà legislativa regionale la definizione degli aspetti applicativi della procedura in questione. Proprio in base a tale rinvio, la regione Campania ha adottato il decreto dirigenziale n. 49 del 15 marzo 2017, con cui sono stati sciolti alcuni nodi problematici.
  Per quanto attiene al caso riportato dall'interrogante, è di interesse il punto 10.4.2, terzo alinea, del decreto dirigenziale citato, laddove si dispone che «il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati, qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi somministrando ai candidati le medesime domande».
  Proprio facendo leva su tale disposizione, la Asl Napoli 1 Centro ha privilegiato un colloquio articolato in modo uniforme per tutti i candidati. Da ciò è dipesa la necessità di impedire agli altri candidati di assistere alla prova. Diversamente argomentando, altrimenti, si sarebbe evidentemente concretizzata una disparità di trattamento, con maggior favore per i candidati esaminati per ultimi a dispetto di quelli ascoltati per primi.
  Per concludere, ringrazio la deputata Sarli per aver sorvegliato sulla procedura in oggetto, ma le considerazioni sopra esposte mi portano ad escludere che vi siano state le irregolarità denunciate, stando alla normativa vigente e agli elementi che mi sono pervenuti. Resta fermo, comunque, il costante impegno dell'amministrazione da me rappresentata a prevenire e contrastare fenomeni di malagestione amministrativa in ambito concorsuale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro sociale

nomina del personale

servizio sanitario nazionale