ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09401

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 517 del 27/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 27/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09401
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Giovedì 27 maggio 2021, seduta n. 517

   CIRIELLI. — Al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la Croce rossa italiana, di seguito C.r.i., dispone tra le sue componenti di un corpo militare ausiliario delle Forze Armate dello Stato, composto di elementi arruolati volontariamente nelle diverse categorie dei suoi ruoli – con facoltà di impiego per l'assolvimento dei compiti di emergenza del tempo di pace e del tempo di guerra;

   in caso di grave emergenza il Corpo militare della C.r.i. svolge il soccorso sanitario di massa, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali (raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili per il pronto impiego di reparti di soccorso motorizzati); concorre, altresì, al supporto della struttura dell'istituzione destinata ai servizi di protezione civile;

   il personale del corpo militare della C.r.i. è, ordinariamente, in congedo e viene richiamato in servizio quando si verificano le necessità di impiego previste dalla legge; nel 2020, durante l'emergenza Covid-19, sono stati impiegati 9.713 militari, a supporto delle Forze Armate;

   l'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dispone il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai, che, per qualsiasi esigenza nelle Forze Armate, vengano richiamati alle armi;

   con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata riorganizzata la Croce rossa italiana, ed è stato disposto il trasferimento delle funzioni da questa esercitate all'associazione della Croce rossa italiana, con la contestuale trasformazione da ente di diritto pubblico a persona giuridica di diritto privato autorizzandola, altresì, a «svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia e all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie»;

   il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 1, definisce il Corpo militare e il Corpo infermiere volontarie Cri ausiliari delle Forze Armate e i loro appartenenti soci dell'associazione, contribuendo all'esercizio della funzione ausiliaria delle Forze Armate;

   il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare), che prevede la conservazione del posto di lavoro e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 (articolo 5, comma 2);

   con la circolare Inps n. 13 del 5 febbraio 2021, a seguito dei pareri espressi dal Ministero della difesa e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, considerata l'associazione della Croce rossa italiana esclusa dal novero delle Forze Armate, per i lavoratori dipendenti, richiamati alle armi presso la suddetta associazione, è stata esclusa l'indennità di cui alla legge n. 653 del 1940;

   a seguito della prefata circolare, la maggior parte del personale in servizio ha richiesto il congedo anticipato vista la sospensione delle garanzie di indennizzo e di conservazione del posto di lavoro;

   appare doveroso ricordare che il servizio prestato è gratuito e senza retribuzione e che il decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che i volontari appartenenti ad organizzazioni di volontariato regolarmente iscritti negli elenchi, impiegati in attività di Protezione civile, hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico previdenziale;

   a ciò aggiungasi che il trattamento di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653, parla di «indennità mensili pari alla retribuzione», in caso di richiamo alle armi, alla stregua di quello previsto in ordine agli indennizzi dall'articolo 39 del nuovo codice di Protezione Civile; analogo trattamento, tra l'altro, è previsto per i volontari del Soccorso Alpino del Cai;

   appare, dunque, paradossale che in un periodo di estrema emergenza, i volontari del Corpo militare della C.r.i. attualmente utilizzati a supporto delle Forze Armate e in attività connesse all'emergenza Covid-19, si vedano negati dall'Inps la tutela del posto di lavoro e della retribuzione, posto che è un trattamento, che, invece, è riconosciuto ai volontari del C.a.i. per esercitazioni e soccorso –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di garantire ai volontari del Corpo militare della Croce rossa italiana la tutela del posto di lavoro e della retribuzione scongiurando, in tal modo, il depotenziamento del relativo personale fondamentale per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.
(4-09401)