ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09376

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 516 del 26/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09376
presentato da
GUSMEROLI Alberto Luigi
testo di
Mercoledì 26 maggio 2021, seduta n. 516

   GUSMEROLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) riconosce agli enti non commerciali il diritto all'esenzione per le attività svolte con modalità non commerciali; in particolare, si dispone che siano esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati «dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)». Inoltre, si applica l'esenzione parziale qualora solo una parte dell'immobile sia destinata allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali;

   in seguito alle modifiche normative che sono intervenute in materia, è stata altresì riconosciuta anche l'eventuale esenzione parziale per codesti Enti: requisito essenziale per fruire dell'esenzione è il possesso qualificato da parte dell'ente non profit. Tuttavia, per l'esonero non è sufficiente il possesso di fatto, altrimenti l'agevolazione si estenderebbe al soggetto titolare: l'esenzione esige l'identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l'utilizzatore dell'immobile;

   gli enti non commerciali dovranno comunque dichiarare gli immobili per i quali è dovuta l'Imu anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede, quando possibile, l'accatastamento autonomo dell'unità immobiliare con utilizzazione mista; gli immobili esenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché gli immobili per i quali l'esenzione Imu si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi;

   la previsione ex lege per gli immobili di proprietà degli enti non commerciali, così come individuati dall'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019 ovvero dal comma 770 della medesima legge, stabilisce che la dichiarazione dovrà essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell'imposta;

   invero, all'articolo 1, comma 769, lettera g), della legge n. 160 del 2019, si riconosce ai «soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica (...) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta»;

   a decorrere dall'anno d'imposta 2020, anzidetti enti non commerciali sono quindi tenuti a presentare la dichiarazione, per ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta –:

   se, in un'ottica di semplificazione e snellimento delle comunicazioni fiscali annuali, intenda adottare iniziative volte a escludere gli enti non commerciali dalla dichiarazione annuale, quando non siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
(4-09376)