ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09375

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 516 del 26/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: DI STASIO IOLANDA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09375
presentato da
DI STASIO Iolanda
testo di
Mercoledì 26 maggio 2021, seduta n. 516

   DI STASIO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   la Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di conferenza unificata, nella seduta del 27 novembre 2014, ha approvato l'«Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province auto nome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014» ha stabilito all'articolo 4, comma 1, con cui è stabilito che:

   1) il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito;

   2) con riferimento all'assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;

   la legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, e che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, precisa: «Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”»;

   il testo unico in materia di spese di giustizia stabilisce che l'accesso al gratuito patrocinio è sempre possibile, anche in deroga ai limiti di reddito altrimenti previsti, per le vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti. In particolare, precisa che rientrano tra i reati sempre coperti dal gratuito patrocinio i maltrattamenti in famiglia o da parte di convivente (articolo 572), la mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis), la violenza sessuale (articolo 609-bis), gli atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater) e lo stalking (articolo 612-bis). Possono inoltre sempre accedere al gratuito patrocinio, se minorenni, le vittime dei reati di riduzione in schiavitù (articolo 600), prostituzione minorile (articolo 600-bis), pornografia minorile (articolo 600-ter), tratta di persone e acquisto di schiavi (articoli 601 e 602) e atti sessuali in presenza di minori (609-quinquies);

   la sentenza della Corte di Cassazione n. 13497 del 2017 ha chiarito che «l'istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato proposta dalla persona offesa da uno dei reati elencati dalla norma necessita solo dei requisiti di cui all'articolo 79 T.U.S.G., comma 1, lettera a) e b)». È solo necessario, quindi, per le vittime di stalking e violenze, presentare richiesta di ammissione al patrocinio e indicare il processo al quale ci si riferisce, se già pendente;

   malgrado l'esistenza della norma e le pronunce della suprema Corte, tale orientamento, a quanto risulta all'interrogante risulta disatteso da alcuni consigli dell'ordine degli avvocati e tale resistenza nel recepire la normativa pone i centri antiviolenza del territorio in una posizione difficile dovendo proteggere e difendere le vittime di violenza e abusi –:

   se il Governo sia a conoscenza di questa problematica e ne riconosca la fondatezza;

   quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo al fine di consentire ai centri antiviolenza di offrire la doverosa assistenza e alle donne vittime di violenza di usufruire della difesa gratuita riconosciuta dalla legge.
(4-09375)