ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09351

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 514 del 24/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: VILLANI VIRGINIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2021
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2021
MANZO TERESA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2021
BUOMPANE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 24/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09351
presentato da
VILLANI Virginia
testo di
Lunedì 24 maggio 2021, seduta n. 514

   VILLANI, NAPPI, BARBUTO, MANZO e BUOMPANE. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato per il solo anno scolastico 2021/2022 la soglia di autonomia delle istituzioni scolastiche statali, ridotta a 500 e a 300 alunni ed è stata autorizzata la relativa spesa finanziaria;

   al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva determinato detta soglia rispettivamente in 600 e 400 alunni disponendo che nelle istituzioni risultate sotto-dimensionate non potessero essere assegnati dirigenti scolastici con incarichi a tempo indeterminato né potessero essere assegnati in via esclusiva Dsga;

   i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche autonome avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, in mancanza continuandosi ad applicare le soglie indicate dai commi 5 e 5-bis;

   come risulta dalle premesse del decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 4, relativo alla consistenza organica dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2020/2021, l'intesa non è stata raggiunta e le regioni hanno proceduto autonomamente al dimensionamento della rete scolastica;

   la ratio dell'intervento normativo introdotto con la legge di bilancio 2021 è da individuarsi nell'esigenza di far fronte alle difficoltà organizzative, amministrative e gestionali che sono scaturite dall'emergenza Covid-19 la cui risoluzione è stata più volte dallo stesso Ministro auspicata. La mancanza di figure apicali titolari di incarichi sulle sedi sotto-dimensionate, come noto assegnate a reggenza, ha infatti ingenerato evidenti disagi dovuti alla mancanza di una stabile presenza degli organi direttivi;

   allo stesso modo la nota del Ministero dell'istruzione n. 14196 del 6 maggio 2021, nel trasmettere lo schema di D.I. per il personale Ata, pur richiamando la modifica intervenuta con il comma 978 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, di cui si tiene conto nel D.I., ha disposto che per il profilo di Dsga si continuano a conferire reggenze sulle istituzioni scolastiche ora «normodimensionate» addirittura abbinandole fra di loro;

   l'applicazione della nota del Ministero dell'istruzione vanifica lo scopo della riduzione della soglia di autonomia, dal momento che l'incremento delle sedi non sarebbe considerato utile ad effettuare operazioni di immissioni in ruolo o di mobilità regionale o interregionale, siccome circoscritto ad un solo anno scolastico;

   il Ministero dell'istruzione, accantonerebbe i posti relativi alle sedi normo-dimensionate secondo i parametri di cui all'articolo 19, comma 5 del decreto-legge n. 98, continuando a coprire le nuove disponibilità per l'anno scolastico 2021/2022 mediante incarichi di reggenza;

   ne deriva che la modifica della soglia di autonomia introdotta dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, risulta inutiliter data, non essendo idonea ad apportare alcun beneficio alle istituzioni scolastiche;

   nell'anno scolastico 2021/2022, infatti, si addiverrà ad un numero abnorme di scuole affidate in reggenza. È evidente, quindi, la necessità che, nelle more della definizione dell'accordo di cui all'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge n. 98, sia esteso il periodo temporale per la riduzione del parametro di dimensionamento, portandolo ad almeno un triennio, corrispondente alla durata dell'incarico dirigenziale, così da poter utilizzare le nuove disponibilità per l'assunzione e la mobilità del personale;

   in questo modo, si offrirebbe alle istituzioni scolastiche una prospettiva temporale più ampia per progettare e programmare adeguatamente gli aspetti gestionali, organizzativi e formativi;

   con ogni evidenza, l'estensione temporale comporta la necessità di assicurate la relativa copertura finanziaria mediante rideterminazione degli oneri di spesa di cui al comma 979 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;

   diversamente la spesa già prevista in bilancio per il 2021 e 2022 potrebbe essere utilizzata per far fronte alle spese di reggenza che gravano invece sul fondo per la retribuzione dei dirigenti scolastici –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda valutare la possibilità di adottare iniziative per rendere tale misura strutturale e non temporanea per i motivi sopra esposti.
(4-09351)