ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09349

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 514 del 24/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: VILLANI VIRGINIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2021
MANZO TERESA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2021
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2021
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09349
presentato da
VILLANI Virginia
testo di
Lunedì 24 maggio 2021, seduta n. 514

   VILLANI, MARTINCIGLIO, MANZO, NAPPI e BARBUTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante disposizioni in materia di «Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.», concerne la riorganizzazione di alcuni enti previdenziali;

   il su citato decreto ha determinato la trasformazione di enti previdenziali pubblici, ossia pubbliche amministrazioni, con personalità giuridica pubblica, in enti ovvero associazioni o fondazioni con personalità giuridica privata che svolgono l'attività istituzionale di pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un pubblico interesse;

   le casse operano nel rispetto dei principi sanciti nel diritto della previdenza sociale, imponendo la tassazione ed erogando un servizio pubblico che consiste nella gestione di un sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi;

   come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione del novembre 2014 n. 24221, le casse previdenziali, non avendo un patrimonio di previdenza, non sono garantite dall'istituto, bensì dallo Stato italiano, come tutte le altre amministrazioni pubbliche;

   l'Enpam, Fondazione senza scopo di lucro e con la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del comma 33, lettera a), n. 4, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è l'ente di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri;

   numerose segnalazioni da parte di medici dipendenti lamentano una insostenibile gestione dell'Enpam, relativa alla quota A, quota B, costi del consiglio di amministrazione ed esorbitanti emolumenti del Presidente;

   i Medici dipendenti chiedono con urgenza la riforma del su citato decreto legislativo n. 509 del 1994 ed in particolare la cancellazione dell'obbligatorietà della contribuzione all'Enpam per quei titolari di una posizione contributiva presso l'Inps in modo tale che la contribuzione da obbligatoria sia invece esclusivamente volontaria;

   la ratio di tale richiesta si fonda sul presupposto dell'irragionevolezza della doppia contribuzione che vede il medico ed odontoiatra con rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, che già per legge versa i suoi contributi ad un ente previdenziale come l'Inps, obbligato a versarli anche all'Enpam;

   inoltre, gli stessi medici dipendenti chiedono una maggiore trasparenza e definizione dell'autonomia della quale godono gli amministratori delle casse, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 509 del 1994, che influisce sui bilanci dell'Enpam e quindi dei contribuenti;

   l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito dalla legge n. 111 2011) sancisce che sono tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps «esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti» previdenziali privati –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intendano adottare, in raccordo con gli organi competenti per prevedere la possibilità di rendere esclusivamente volontaria e non obbligatoria la contribuzione ad Enpam per quei medici già titolari di una posizione contributiva presso l'Inps prevedendo altresì che si possa trasferire nelle casse dell'Inps o in altre casse quanto eventualmente già versato.
(4-09349)