ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09329

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 512 del 20/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: GIANNONE VERONICA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09329
presentato da
GIANNONE Veronica
testo di
Giovedì 20 maggio 2021, seduta n. 512

   GIANNONE. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:

   la Convenzione di Istanbul prevede che gli Stati firmatari, adottino quelle misure necessarie affinché siano presi in considerazione gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione nella determinazione dei diritti di custodia e di visita dei figli (articolo 31, paragrafo 1). Le parti devono altresì adottare le misure necessarie a garantire che «l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini» (articolo 31, paragrafo 2);

   il decreto n. 2/2020 della Corte d'appello di Roma, che ricalca i princìpi stabiliti dalla sentenza della Cassazione n. 13274 del 16 maggio 2019, stabilisce che la bigenitorialità, desunta dalla legge sull'affido condiviso, n. 54 del 2006, non è un principio astratto e normativo, ma è un valore posto nell'interesse del minore, che deve essere adeguato al benessere del minore stesso;

   l'alienazione parentale non è una patologia, non è una sindrome, così come dichiarato anche dal Ministero della salute, in quanto priva di fondamento scientifico, e non è una malattia mentale. Ma una costruzione psicoforense secondo la quale un genitore utilizza il figlio per negargli «il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore». Pertanto, non basata su dati di fatto concreti ed oggettivi sui quali valutare la capacità genitoriale, così come chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7041/2013;

   la stampa riporta nuovamente il caso di una donna che, dopo aver denunciato l'ex per violenza domestica, rischia di perdere il figlio poiché accusata di alienazione parentale;

   la storia, si legge su Umbria24, ha come protagonista una giovane madre di Assisi che si è vista, notificare dal tribunale dei minori di Perugia, un decreto che le intima di consegnare il proprio bambino a una casa famiglia, poiché il piccolo non vuole avere alcun rapporto con questo padre. La ragione è che la stessa sarebbe stata riconosciuta come «una mamma alienante». Si legge nell'articolo di questo concetto dell'alienazione, che sta condizionando tantissime sentenze con le quali i figli vengono sottratti alle madri e consegnati alle case famiglia. Si sarebbe arrivati all'alienazione per una serie di relazioni compiute da assistenti sociali e psicologi. Con la relazione dell'assistente sociale, contestata su più fronti, il tribunale dei minori di Perugia, ha ritenuto tuttavia di emettere un decreto provvisorio con il quale intima alla mamma di consegnare il bambino (caso n. 140/1999);

   il decreto del tribunale dei minori arriva mentre è in corso il procedimento penale nei confronti del papà del bimbo. Procedimento che ha superato la fase preliminare, ed è andato a giudizio per evidenti gravi indizi di reato;

   «La presunta alienazione – spiega il legale nel servizio – è una teoria che non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, sta determinando numerosi casi di ingiustizia verso i bambini. Ci sono studi che contestano la fondatezza di una simile teoria ma, nonostante le iniziative intellettuali e istituzionali, continua a mietere vittime. A creare ingiustizia verso i minori ci sono anche orientamenti di pensiero, come quelli della bi-genitorialità che purtroppo registriamo – continua l'avvocato – in diversi tribunali italiani. Ci sono oltre mille casi presi in esame in Italia, e che fanno parte di un dossier che è approdato anche in Parlamento» –:

   se, alla luce del caso descritto in premessa, intenda adottare iniziative normative affinché sia escluso il riconoscimento dell'alienazione parentale che è priva di validità ed affidabilità scientifica;

   se, intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza, anche normative, affinché, anche in pendenza di giudizio, vengano adottate misure idonee a tutelare i minori coinvolti in episodi di violenza domestica così come richiesto dalla Convenzione di Istanbul.
(4-09329)