ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09248

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 505 del 11/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 11/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09248
presentato da
VARCHI Maria Carolina
testo di
Martedì 11 maggio 2021, seduta n. 505

   VARCHI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita, la cui disponibilità e accesso per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile, annoverabile fra quelli di cui all'articolo 2 della Costituzione;

   la scarsità della risorsa, accentuata dai cambiamenti climatici e dal processo di desertificazione, l'abbassamento delle falde ed il loro crescente inquinamento, obbligano a mettere in campo politiche finalizzate ad un uso accorto delle risorse idriche, per salvaguardare, anche per le future generazioni, l'equilibrio naturale e livelli adeguati di approvvigionamento per gli usi potabili, irrigui ed industriali, orientando altresì le comunità al risparmio e al riuso delle acque depurate;

   l'esperienza della privatizzazione del servizio idrico, portata avanti negli ultimi anni anche in Italia, sulla base del presupposto che la gestione privata avrebbe portato i capitali necessari per le infrastrutture idriche, efficienza ed economicità di gestione, a parere dell'interrogante, non ha portato i risultati sperati;

   alcune regioni hanno adito la Corte Costituzionale lamentando la violazione, da parte dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, del comma primo dell'articolo n. 117 della Costituzione e sostenendo che il diritto comunitario non consente che il legislatore nazionale spinga la tutela della concorrenza fino a comprimere il «principio di libertà degli individui o di autonomia (...), degli enti territoriali (...) di operare ogni qualvolta fanno la scelta che ritengono più opportuna»;

   la collocazione delle sorgenti utilizzate e la posizione geografica e orografica di numerosi comuni montani, infatti, non permettono la gestione del servizio in forma associata in quanto non vantaggiosa per l'ente e per i cittadini;

   l'attuale gestione del servizio in forma autonoma è salvaguardata dall'articolo n. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 152 del 2006, che fa salve «b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.»;

   la bozza di decreto diffusa da fonti di stampa, che reca disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica, all'articolo 19 dispone espressamente l'abrogazione della citata lettera b) del comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   molti comuni hanno già avviato le procedure di carattere tecnico-amministrativo per rientrare nei parametri del regime di salvaguardia approntando notevoli investimenti;

   la risoluzione del Parlamento europeo adottata l'8 settembre 2015 al punto 46, ricorda che la scelta di riassegnare i servizi idrici ai comuni dovrebbe continuare a essere garantita in futuro senza alcuna limitazione e può essere mantenuta nell'ambito della gestione locale, se così stabilito dalle autorità pubbliche competenti; ricorda che l'acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; evidenzia che gli Stati membri hanno il dovere di assicurare che l'accessibilità dell'acqua sia garantita per tutti, indipendentemente dall'operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici adeguati;

   è necessario tutelare le gestioni dirette comunali e prevenire la lesione di posizioni giuridiche e aspettative di diritto dei comuni legittimamente salvaguardati, nella convinzione che solo tali gestioni possano garantire un servizio di alta qualità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per rivedere la formulazione della disposizione citata in premessa, che risulterebbe contenuta nella citata bozza di decreto, al fine di garantire la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente.
(4-09248)