ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09197

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 501 del 05/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 05/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09197
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Mercoledì 5 maggio 2021, seduta n. 501

   CUNIAL. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   gli articoli 17 e 21 della Costituzione affermano che: «i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. [...] Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica» e che: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»;

   comprovare vuol dire provare, dimostrare efficacemente;

   secondo l'articolo 18, comma 4, del Tulps il questore può impedire che la riunione abbia luogo per ragioni [compravate, ndr] di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica e ai sensi dell'articolo 20 del Tulps queste possono essere vietate ancor più se, come previsto dall'articolo 21, si espongono bandiere o emblemi che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le autorità;

   l'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 afferma che: «Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento»;

   l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021 hanno previsto che dal 7 aprile al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e le sanzioni sono previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e sono strettamente personali;

   in data 30 aprile 2021, viene negato l'uso della Piazza del Popolo a Vittorio Veneto per una manifestazione di natura politica, prevista per il 2 maggio 2021, come richiesto il 22 aprile dal signor Bonaldo, presidente di «Ancora Italia Treviso»;

   nelle motivazioni del diniego si legge anche dell'aver organizzato precedenti manifestazioni senza tenere conto delle disposizioni della questura. La questura si riferisce alla manifestazione del 18 aprile 2021 a Conegliano, organizzata per contestare l'utilità dei vaccini anti Coronavirus e chiedere di riaprire «tutto e subito», la cui intenzione politica era di «[...] portare la voce di cittadini e ospiti alle istituzioni e dire che non siamo più disposti ad accettare questo clima autoritario». All'interrogante non risulta che la manifestazione sia stata sciolta ai sensi del Tulps;

   tra le premesse si trova anche una dichiarazione del sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che esprime alla questura forte preoccupazione per le «possibili ricadute sanitarie di un evento che si pone in contrasto con le norme volte a prevenire la diffusione del Covid-19»;

   il 23 aprile 2021, il sindaco, aveva già dichiarato di non voler concedere l'autorizzazione. Come è noto, la posizione politica del sindaco è diametralmente opposta a quella del signor Bonaldo;

   a seguito del diniego della questura, la manifestazione del 2 maggio 2021 non ha avuto luogo, ma in via precauzionale sono state dispiegate ingenti forze dell'ordine rispetto all'entità della manifestazione;

   va considerato che per la riunione improvvisata dei tifosi dell'Inter, dello stesso giorno, non sono scattate le previsioni di scioglimento del Tulps;

   la responsabilità del rispetto della legge è personale, chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e in Italia c'è la presunzione di innocenza e, pertanto, non possono essere attuati processi alle intenzioni, ancor meno quando sono di natura politica;

   questa situazione, non unica nel suo genere, denota, ad avviso dell'interrogante, una gestione delle piazze in senso discriminatorio ancor più quando la manifestazione è politicamente avversa alle indicazioni del Governo o dell'autorità politica locale –:

   se il Ministro non intenda adottare iniziative per evitare ogni discriminazione nell'utilizzo delle piazze, garantendo i diritti costituzionali di cui in premessa.
(4-09197)