ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09196

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 501 del 05/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 05/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 05/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09196
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Mercoledì 5 maggio 2021, seduta n. 501

   CUNIAL. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con l'interrogazione n. 4-08646, l'interrogante ha chiesto al Governo se non intendesse adottare iniziative per interrompere una politica di negazione della cura domiciliare del Covid-19, a seguito dell'accoglimento del Tar del Lazio del ricorso n. 1557 del 2021, presentato dal «Comitato Cura Domiciliare Covid-19»;

   il Tar nell'ordinanza dichiara che il ricorso «appare fondato» in relazione alla richiesta dei medici «di far valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza» e tale non può risultare «compresso nell'ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi»;

   l'8 aprile 2021, il Governo ha accolto l'ordine del giorno al Senato n. 9/1-00332/ 002, che impegnava a un aggiornamento dei protocolli e delle linee guida per la presa in carico domiciliare dei pazienti Covid-19, tenuto conto delle esperienze dei professionisti impegnati sul campo;

   il 26 aprile 2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Aifa e Ministero della salute contro la sospensiva del Tar del Lazio. Il Consiglio di Stato ribadisce che «la nota AIFA non pregiudica l'autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito»;

   il 20 luglio 2021 sarà previsto il giudizio di merito sulle linee guida (che ad oggi sono di nuovo in vigore);

   la Commissione europea ha autorizzato alcuni dei vaccini attualmente in fase sperimentale di fase 3 tra cui quelli prodotti da BioNTech/Pfizer, Moderna e AstraZeneca/Oxford University. Per questi l'Ema ha rilasciato apposita autorizzazione all'immissione in commercio condizionata;

   il regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione europea del 29 marzo 2006 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), afferma che una attualizzazione all'immissione in commercio condizionata è rilasciabile se permane il requisito che prevede che il medicinale «risponde ad esigenze mediche insoddisfatte»;

   il 4 marzo 2021, su Reuters è apparsa una notizia, ripresa dal Quotidianosanita.it, nella quale la Commissione europea si dice pronta, pressata dai Governi dei Paesi membri, a prendere in considerazione l'idea di approvare in emergenza i vaccini contro il Covid-19, come alternativa più rapida alla formula dell'immissione in commercio condizionata, usata finora, che prevede regole più rigide per l'autorizzazione;

   in questo caso, ai fini della distribuzione temporanea di un medicinale non autorizzato (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/83), la legislazione dell'Unione europea imporrebbe agli Stati membri di sollevare il fabbricante e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dalla responsabilità civile o amministrativa qualora l'uso di emergenza sia raccomandato o richiesto dallo Stato membro. Tale autorizzazione sarebbe concessa direttamente dal singolo Stato senza il passaggio in Ema;

   è parere dell'interrogante che l'azione del Ministro nell'appellarsi contro le cure domiciliari, e nel mantenere uno status di assenza di cura domiciliare, vada nella direzione del mantenimento di uno stato di emergenza permanente, verso una autorizzazione di emergenza dei vaccini, sollevando le case farmaceutiche dagli oneri, anche finanziari, derivanti delle richieste di garanzia minime che la Cma richiede per l'immissione in commercio condizionata a livello europeo –:

   per quali motivi il Ministro insista in quella che l'interrogante giudica un avversare la cura domiciliare del Covid-19.
(4-09196)