ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09190

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 501 del 05/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: PATASSINI TULLIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 05/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09190
presentato da
PATASSINI Tullio
testo di
Mercoledì 5 maggio 2021, seduta n. 501

   PATASSINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito dalla legge n. 45 del 2017, veniva istituito un credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia Centrale colpite dagli eventi sismici finanziato, in base al comma 4 del medesimo articolo 18-quater, con la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004;

   la disposizione in questione è stata notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la istituzione o modifica degli aiuti di Stato;

   con decisione n. 1661 del 6 aprile 2018 la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto considerandolo compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, e del «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la istituzione o modifica degli aiuti di Stato»;

   nella stessa decisione n. 1661 del 6 aprile 2018 al paragrafo 2.3 Legal basis, punto (13) si fa riferimento all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge finanziaria n. 208 del 2015 quale base legale per l'istituzione del nuovo aiuto per le aree colpite dal sisma del Centro Italia nel 2016, ovvero il cosiddetto bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno;

   nel punto (23) della decisione n. 1661 del 6 aprile 2018 si fa generico riferimento ad una conferma e garanzia dell'Italia riguardo al divieto di cumulo dell'aiuto in questione con ogni altra forma di aiuto proveniente da fonti locali, regionali, nazionali o europei ed anche con altri aiuti in regime «de minimis», divieto non presente nel bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno;

   tale ultima previsione, peraltro non rintracciabile nel testo normativo, crea una difformità di trattamento rispetto alle aree del Mezzogiorno non giustificabile e discriminatoria;

   con il diffondersi della pandemia da Coronavirus la Commissione europea con comunicazione COM 2020/C 91 I/01 estesa ed integrata il 3 aprile 2020 e successivamente il 29 giugno 2020, ha istituito un «Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», volto a consentire agli Stati membri di adottare misure a sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato rientrando pienamente in questa definizione anche la possibilità di adottare norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato, in particolare volte a garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese di cui beneficiano tutte le imprese nazionali;

   in tale contesto è rimasto escluso da qualsivoglia flessibilità l'aiuto concesso alle popolazioni ed aree colpite dal sisma del Centro Italia nel 2016 e in particolare sarebbe incompatibile la richiesta della garanzia Mcc istituita dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

   l'attuale situazione si traduce in una impossibilità di fatto per queste aziende medio-piccole dei 140 municipi interessati dal sisma del Centro Italia, già duramente colpite, di accedere a prestiti «garantiti» per finanziare gli investimenti, mentre tutte le altre misure agevolative hanno ottenuto un maggior aiuto in funzione dell'applicazione pratica del Temporary framework che si è tradotto in un ampliamento temporaneo del «de minimis» –:

   se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare per superare il divieto di cumulabilità dell'aiuto di cui in premessa, al fine di supportare concretamente le aziende ubicate nei territori sopracitati.
(4-09190)