ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09170

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 499 del 03/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: TERMINI GUIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 03/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SARLI DORIANA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 12/04/2021
SIRAGUSA ELISA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 12/04/2021
SPESSOTTO ARIANNA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 12/04/2021
FRATOIANNI NICOLA LIBERI E UGUALI 12/04/2021
CORDA EMANUELA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 12/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 03/05/2021
Stato iter:
10/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2021
CINGOLANI ROBERTO MINISTRO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/09/2021

CONCLUSO IL 10/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09170
presentato da
TERMINI Guia
testo di
Lunedì 3 maggio 2021, seduta n. 499

   TERMINI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   l'inquinamento acustico rappresenta uno dei più gravi e sottovalutati problemi ambientali, a causa dell'elevato e diffuso impatto sulla popolazione. Gli studi a cura dell'Organizzazione mondiale della sanità documentano gli effetti del rumore sulla salute umana, riconoscendone la gravità;

   i dati riguardanti l'implementazione della direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, finalizzata a prevenire o ridurre gli effetti nocivi causati dall'esposizione al rumore ambientale, evidenziano la presenza di un significativo numero di persone esposte a livelli di rumore tali da inficiare la qualità della vita;

   in questo quadro, l'impatto sociale e sulla salute, legato all'inquinamento acustico di origine aeronautica, sta acquisendo una crescente rilevanza in ambito territoriale per i cittadini residenti in realtà urbane adiacenti ad alcuni aeroporti;

   per il contenimento e l'abbattimento del rumore, infatti, Aeroporti di Roma S.p.A., in data 11 novembre 2015, aveva presentato un piano, successivamente integrato, che mirava ad ottenere una serie di interventi per la limitazione dell'impatto acustico. Tra questi l'introduzione di una nuova procedura di decollo e la riduzione dei voli commerciali dagli attuali 97 a 65 giornalieri;

   tale piano si era reso necessario conseguentemente all'approvazione della zonizzazione acustica aeroportuale, che ha certificato il superamento dei limiti acustici fissati dalla normativa vigente in una fascia limitrofa allo scalo dove è insediata la popolazione residente;

   il Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dell'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino, il 18 dicembre del 2018, è stato approvato con decreto n. 345 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scatenando la reazione di alcune compagnie aeree che si ritenevano danneggiate da quelle disposizioni e che, quindi, si sono rivolte alla giustizia amministrativa affinché venisse disattesa l'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che prevede il rientro dell'aeroporto entro i limiti di inquinamento acustico previste dalla legge;

   il 17 marzo 2021 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha messo un punto al contenzioso, con due sentenze – sentenza n. 3236/2021 e n. 3239/2021 – le quali rappresentano «una grande notizia per le migliaia di abitanti di Ciampino, Marino e Roma Sud, colpiti da anni di rumore oltre i limiti di legge e sottoposti ad un rilevante inquinamento dell'aria»:

   con le citate sentenze, il Tar Lazio autorizza, in sostanza, la riduzione dei voli nell'aeroporto di Ciampino prevista dal decreto ministeriale 18 dicembre 2018 n. 345;

   nel quadro legislativo nazionale, le modalità di intervento per il contenimento dell'inquinamento acustico degli aeroporti sono regolate dalla legge quadro sull'inquinamento acustico, legge 26 ottobre 1995, n. 447, e da altri decreti ministeriali attuativi;

   l'articolata normativa sulla disciplina del rumore aeroportuale, finalizzata alla definizione di procedure, modalità e interventi per la mitigazione dell'impatto acustico generato dal traffico aereo in prossimità degli aeroporti, si è arricchita nel corso degli anni;

   in particolare la direttiva 30/2002/CE, che fa riferimento all'insieme di disposizioni emanate dall'Unione europea a partire dal 1979, costituisce una risposta all'esigenza di intervenire nei confronti del rumore causato dal traffico aereo, anche attraverso limitazioni e restrizioni all'uso degli aeromobili in relazione alle loro prestazioni acustiche, e gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare la propria legislazione alle nuove disposizioni entro e non oltre il 28 settembre 2003 –:

   quali iniziative, anche alla luce delle sentenze citate in premessa, il Governo intenda adottare affinché in tutti gli aeroporti adiacenti alle realtà urbane – come Bergamo Orio al Serio, Napoli Capodichino e Treviso, solo per citare i casi più eclatanti – siano adottati i giusti provvedimenti per affrontare adeguatamente la questione legata all'inquinamento acustico causato dal traffico aereo.
(4-09170)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 10 settembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 562
4-09170
presentata da
TERMINI Guia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi del decreto ministeriale ambiente 31 ottobre 1997 «Metodologia di misura del rumore aeroportuale», attuativo della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai fini del contenimento del rumore prodotto all'infrastruttura aeroportuale è istituita, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una Commissione incaricata di predisporre criteri generali per la definizione, rispettivamente:
  di procedure antirumore in tutte le attività aeroportuali come definite all'articolo 3, comma 1, lettera
m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e dei criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto;
  della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio.
  Tale commissione è presieduta dal direttore della circoscrizione aeroportuale ed è composta da un rappresentante della regione, della provincia e dei comuni interessati, dell'Arpa, dell'ente nazionale di assistenza al volo, della Società di gestione aeroportuale, del Ministero dell'ambiente, oggi della transizione ecologica.
  La commissione, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate, definisce, nell'intorno aeroportuale, i confini della zona A, zona B, zona C, all'unanimità.
  All'interno di tali zone valgono diversi limiti.
  I piani regolatori generali sono adeguati tenendo conto delle seguenti indicazioni per gli usi del suolo:
  

    zona A: non sono previste limitazioni;
    

    zona B: attività agricole e allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico;
    

    zona C: esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso e i servizi delle infrastrutture aeroportuali.
    

   A seguito dell'approvazione della classificazione acustica dell'intorno aeroportuale, il gestore, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000, procede all'individuazione delle aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti normativi e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni territorialmente competenti o alle autorità da esse indicate.
   L'articolo 10, comma 5, della legge n. 447 del 1995 attribuisce esclusivamente alle Società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, nel caso di superamento dei pertinenti valori normativi, l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
   Società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.
   Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, attuativo della legge quadro n. 447/1995, all'articolo. 5, comma 2, demanda a sua volta al Ministro dell'ambiente, oggi della transizione ecologica, d'intesa con la conferenza unificata, il potere-dovere di «approvare i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più regioni, e di provvedere ugualmente di intesa con la conferenza unificata, alla ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base regionale tenuto conto delle priorità valutate ai sensi dell'articolo 3 comma 1, dei costi dei risanamenti previsti per ogni regione e del costo complessivo a livello nazionale».
   Tanto premesso su un piano generale, con riferimento alla specifica situazione degli aeroporti adiacenti alle realtà urbane richiamate nell'interrogazione, si osserva quanto segue.
   

    Aeroporto di Treviso.
    Dopo interlocuzioni con le amministrazioni territorialmente competenti, la Società di gestione dell'aeroporto, ha trasmesso a questo Ministero, ai comuni di Treviso e Quinto di Treviso e alla regione Veneto, tra il mese di febbraio e il mese di marzo 2021, la documentazione elaborata secondo la normativa vigente.
    Il Ministero ha prontamente coinvolto l'ISPRA per la necessaria istruttoria tecnica sui documenti acquisiti al fine di verificare la piena rispondenza alla normativa di settore. Tale verifica è in corso di svolgimento.
    

    Aeroporto di Orio al Serio.
    Con sentenza del Tar Lombardia, sede di Brescia, Sezione I, n. 668/2013, è stato annullato il piano di zonizzazione acustica dello scalo, per mancato assoggettamento alla procedura di valutazione ambientale strategica del Piano in questione.
    La zonizzazione aeroportuale, concepita come uno degli strumenti individuati allo scopo di regolamentare le attività aeroportuali su tutto il territorio nazionale ai fini del controllo e del contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili nelle loro fasi di movimentazione può essere ritenuta equivalente ai Piani di settore a valenza ambientale.
    Pertanto, per queste ragioni e anche a seguito dell'esito della sentenza del Tar Brescia n. 668 del 15 luglio 2013 e del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1278 del 12 marzo 2015, è stato dato avvio al processo di Vas.
    

    Aeroporto di Napoli.
    La commissione aeroportuale è in attesa di conoscere le risultanze del monitoraggio acustico per valutare gli effetti del dispositivo di utilizzo pista, in vigore da gennaio 2019, sull'impronta acustica, in considerazione della diminuzione del numero di atterraggi notturni sulla città proposta dalla società di gestione.
    

    Aeroporto di Ciampino.
    Per quanto riguarda il piano degli interventi di contenimento e abbattimento dell'aeroporto di Ciampino, presentato dalla società di gestione dell'aeroporto, Aeroporti di Roma S.p.A. ed approvato dal Ministro dell'ambiente con decreto ministeriale 345 del 2018, lo scorso 6 maggio 2021 si è svolta l'udienza al ricorso in appello presentato da Ryanair, a seguito della sentenza n. 3236 del 17 marzo 2021, dove è stata accolta l'istanza cautelare, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata fino all'udienza di discussione di merito fissata per il giorno 16 settembre 2021.
    In ultimo, in riferimento alla direttiva 2002/30/CE, recepita, dal decreto legislativo n. 13 del 17 gennaio 2005, si rappresenta che il Regolamento (Ue) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, abrogando la direttiva 2002/30/Ce.
    Per quanto riguarda gli aspetti di competenza in materia di Via, si evidenzia che il tema dell'inquinamento acustico viene trattato nei procedimenti di valutazione ambientale, sia nel corso dell'istruttoria tecnica di valutazione del piano/progetto, sia in fase di monitoraggio della corretta attuazione delle condizioni ambientali eventualmente indicate nel provvedimento.
    Gli aeroporti citati nell'interrogazione parlamentare sono stati sottoposti a procedure di valutazione ambientale, già concluse per Napoli e Treviso ed attualmente in corso su Ciampino e Bergamo, e la componente rumore è tenuta in debita considerazione dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via/Vas nell'espressione del parere di compatibilità ambientale.
    

Il Ministro della transizione ecologica: Roberto Cingolani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regolamentazione dei trasporti

protezione dai rumori

inquinamento acustico