ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09137

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 497 del 29/04/2021
Trasformazioni
Trasformato il 22/11/2021 in 3/02633
Firmatari
Primo firmatario: TURRI ROBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 29/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/04/2021
Stato iter:
22/11/2021
Fasi iter:

TRASFORMA IL 22/11/2021

TRASFORMATO IL 22/11/2021

CONCLUSO IL 22/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09137
presentato da
TURRI Roberto
testo di
Giovedì 29 aprile 2021, seduta n. 497

   TURRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;

   nell'ipotesi, dunque, di ricovero di una persona non autosufficiente presso una struttura sociosanitaria, le spese della retta relative alla parte sanitaria sono sostenute dal sistema sanitario, mentre quelle per la parte «sociale» sono a carico del cittadino e – se quest'ultimo non dispone dei mezzi sufficienti – è il comune di residenza, al momento del ricovero, ad assumere l'obbligo;

   per tali situazioni, numerosi comuni si sono dotati di regolamenti che, tenuto conto dell'accesso al ricovero sulla base dell'Isee, hanno ritenuto di modulare il contributo da erogare in rapporto ai trattamenti previdenziali e indennitari già percepiti dall'interessato;

   tuttavia, secondo quanto stabilito dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, sono esclusi dal calcolo ai fini dell'Isee delle famiglie con persone disabili o non autosufficienti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della disabilità stessa, conseguendone un problema di copertura finanziaria per gli enti locali interessati, tenuti a provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente –:

   se e con quali iniziative di competenza intendano prevedere l'implementazione per l'anno 2021 del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di continuare a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da parte degli enti locali.
(4-09137)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

integrazione economica

sistema sanitario

comune