ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 497 del 29/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIXI EDOARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 29/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09136
presentato da
RIXI Edoardo
testo di
Giovedì 29 aprile 2021, seduta n. 497

   RIXI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza C-288/16 «LC IK» del 29 giugno 2017 ha stabilito che sono non imponibili da Iva i servizi di trasporto relativi a beni in esportazione solo ed esclusivamente se resi direttamente all'esportatore mittente o al destinatario di tali beni; mentre, quelli resi a favore di soggetti diversi, anche se facenti parte della medesima operazione di esportazione, devono essere assoggettati all'imposta;

   l'Agenzia delle entrate, nel corso degli accertamenti di propria competenza, ha interpretato, ad avviso dell'interrogante, impropriamente quanto disposto dalla Corte di giustizia precisando che, in considerazione della valenza interpretativa della sentenza, da cui discende l'efficacia ex tunc della stessa, le attività inerenti ai servizi di trasporto sono non imponibili Iva solo ed esclusivamente se resi direttamente all'esportatore mittente o al destinatario di tali beni;

   il principio del legittimo affidamento e la portata «innovativa» della sentenza non mitigano l'efficacia ex tunc delle sentenze pregiudiziali che portano impropriamente ad affermare l'applicazione per il passato del principio in esse affermato; pur tuttavia, a parere degli interroganti, gli stessi principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, conducono a un'applicazione delle stesse finalizzata a tutelare gli operatori che hanno fatto legittimo affidamento sulle disposizioni normative, come applicate e interpretate dalle Autorità dei singoli Stati membri;

   specie per gli operatori del settore, l'Amministrazione finanziaria italiana ha proposto per oltre quarant'anni, sin dalla circolare del Ministero delle finanze n. 26/411138 del 3 agosto 1979, mai superata, l'applicabilità ampia dell'agevolazione (rectius, non imponibilità) prevista dall'articolo 9, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nella quale viene affermata la non imponibilità dei servizi di trasporto di beni destinati a Paesi extra UE anche ove effettuati da vettori diversi, a cui il servizio sia stato subconcesso o subcommissionato da quelli che hanno stipulato il contratto di trasporto con il mittente esportatore o il destinatario;

   dunque, in base a questa prassi amministrativa, anche i subvettori emettono a favore dei loro committenti fatture per servizi con il titolo di non imponibilità di cui all'articolo 9, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per i trasporti che essi effettuano sul territorio italiano nell'ambito di un'operazione concernente beni destinati all'esportazione, anche qualora il loro committente sia un altro autotrasportatore (ad esempio un consorzio, una cooperativa, e altro) o uno spedizioniere;

   alla luce di questa netta esegesi della norma, non si può non prendere atto del fatto che l'Amministrazione finanziaria non abbia ad oggi assunto la posizione ufficiale sul punto: posizione che agevolerebbe gli operatori ad agire in piena legalità nella applicazione dell'imposta comunitaria; nondimeno, non dovrebbe ignorarsi che la tutela della buona fede e della certezza del diritto è generalmente considerata dalla giurisprudenza prevalente della Corte di giustizia dell'Unione europea quale limite alla retroattività che condiziona e vincola il legislatore e l'Amministrazione finanziaria nazionale garantendo il contribuente (vedi sentenze Corte di Giustizia Racke II, causa 98/78 del 25 gennaio 1979, Tunnel Refineries Limited del 30 settembre 1982, causa 114/81, Meiko Konservenfabrik del 14 luglio 1983);

   invero, i contribuenti si sono conformati a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria e i loro comportamenti risultano posti in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa –:

   quali urgenti iniziative di carattere normativo il Ministro intenda porre in essere al fine della corretta interpretazione, nonché applicazione temporale, della disciplina prevista dall'articolo 9, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-288/16 «LC IK» del 29 giugno 2017.
(4-09136)