ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09119

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 496 del 28/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Data firma: 28/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/04/2021
Stato iter:
25/05/2021
Fasi iter:

RITIRATO IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09119
presentato da
COSTA Enrico
testo di
Mercoledì 28 aprile 2021, seduta n. 496

   COSTA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, commi 1015-1022, ha previsto che nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500;

   si prevede che il rimborso sia ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e che sia riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità; sono inoltre previsti i casi di esclusione dal rimborso in caso di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati, estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione o sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione;

   il comma 1019 del suddetto articolo stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti delle risorse stanziate, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio; il comma 1020 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021;

   i sessanta giorni previsti dalla legge per l'adozione del decreto attuativo di tali disposizioni di legge, che attribuiscono un diritto a un rimborso per gli assolti, sono passati invano –:

   quali siano le ragioni del ritardo nell'emanazione del decreto attuativo di cui in premessa ed entro quale data si intenda adottarlo, considerato che lo stesso è necessario a rendere esigibile il rimborso delle spese legali agli imputati assolti.
(4-09119)