ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09100

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 495 del 27/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIBOLLA ALBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09100
presentato da
RIBOLLA Alberto
testo di
Martedì 27 aprile 2021, seduta n. 495

   RIBOLLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni, e il successivo decreto interministeriale del 17 marzo 2020 stabiliscono la disciplina relativa alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per i comuni in base alla sostenibilità finanziaria, al fine di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto;

   con deliberazione n. 109/2020/PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha espresso un parere positivo con specifico riferimento all'applicabilità di tale nuova disciplina anche alle Unioni di comuni, dal momento che la medesima, introducendo una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale dell'ente (flessibile e ancorato ad un concetto di flusso) sostituisce – nel richiamo esplicito dell'articolo 32, comma 5, Tuel – la normativa precedente di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

   tuttavia, la successiva pronuncia di merito da parte della Corte dei conti – Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 4/2021/QMIG, ha smentito il precedente parere sopracitato, sostenendo, invece, che le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni restano tuttora disciplinate dalla sopramenzionata disciplina precedente di cui alla legge n. 208 del 2015, che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente; inoltre, i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine chiarire il quadro normativo e applicativo descritto in premessa, anche al fine di tutelare le necessità dei comuni in termini di assunzioni di personale, stante la volontà del legislatore di incentivare le Unioni per la loro potenziale funzione di razionalizzazione delle spese di personale.
(4-09100)