Legislatura: 18Seduta di annuncio: 494 del 26/04/2021
Primo firmatario: TORTO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 26/04/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/04/2021
TORTO e DAVIDE CRIPPA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:
l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) è stata istituita dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dall'anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti;
il comma 1 del medesimo articolo si riferisce alle piattaforme marine intese come strutture emersa destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale, come individuato dall'articolo 2, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche e integrazioni). Nel genere più ampio delle strutture marine rientrano piattaforme con struttura emersa, teste pozzo sottomarine e unità galleggianti di stoccaggio temporaneo;
secondo la risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020, del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha fornito chiarimenti in merito al regime dell'IMPi, l'imposta trova applicazione solo sulla prima categoria di strutture marine. Sono altresì escluse dall'IMPi tutte le unità galleggianti di stoccaggio temporaneo e le teste pozzo sottomarine, nonché le navi destinate allo stoccaggio degli idrocarburi;
per quanto concerne il presupposto impositivo, condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'applicazione dell'imposta è la destinazione della struttura alla coltivazione di idrocarburi che è regolata dal titolo concessione di coltivazione. L'assoggettamento a tassazione non può ritenersi limitato ai soli periodi in cui viene svolta l'attività estrattiva. Ai fini della determinazione della base imponibile, trova applicazione il comma 746 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cosiddetta legge di bilancio 2020). Per quantificare la base imponibile delle piattaforme marine occorre quindi fare riferimento al valore contabile, senza la possibilità di scomputare la parte impiantistica; la risoluzione summenzionata chiarisce che l'articolo 38, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 si limita a mutuare solo il riferimento al valore contabile come parametro per la determinazione della base imponibile dell'IMPi, senza voler con questo operare un totale rinvio alle disposizioni previste ai fini dell'imposta municipale unica (IMU) per i fabbricati strumentali del gruppo catastale D privi di rendita;
per quanto attiene all'obbligo dichiarativo, nonché alle modalità e al termine di presentazione della dichiarazione, la risoluzione precisa che si deve far rinvio alla norma di cui all'articolo 1, comma 769, della legge di bilancio 2020. L'obbligo dichiarativo persiste in tutti i casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria: la persistenza dell'obbligo dichiarativo è giustificata dal fatto che per tali immobili la base imponibile è rappresentata dal valore contabile che è un elemento non immediatamente conoscibile dall'Ente;
poiché tale valore è il parametro per la quantificazione della base imponibile dell'imposta, la dichiarazione dell'IMPi è d'obbligo per il primo anno di tassazione per i manufatti, mentre per gli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata solo se si verificano variazioni rilevanti;
il decreto 10 giugno 2020 ha aggiornato i coefficienti, per l'anno 2020, ai fini del calcolo dell'IMPi –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della regolarità dei versamenti dell'IMPi e intendano dettagliare quale sia l'ammontare delle somme versate al bilancio dello Stato dall'istituzione dell'imposta citata in premessa ad oggi.
(4-09081)