Legislatura: 18Seduta di annuncio: 493 del 23/04/2021
Primo firmatario: SILLI GIORGIO
Gruppo: MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA
Data firma: 23/04/2021
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/04/2021 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/04/2021 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/04/2021
SILLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
con la legge 11 gennaio 2018, n. 3, è stato delegato il Governo ad adottare misure in materia di disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie;
l'articolo 7 della citata legge prevede l'individuazione e l'istituzione tra le professioni sanitarie della professione di osteopata e del chiropratico, nonché un accordo da stipulare in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di stabilire le attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;
in data 5 novembre 2020, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha siglato l'accordo sull'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata e del chiropratico;
l'accordo stabilisce gli ambiti di attività, le competenze, il contesto operativo e i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e dei titoli delle nuove figure, nonché l'adozione da parte dei Ministeri interessati di una serie di decreti attuativi volti al riconoscimento della figura professionale e la definizione dell'ordinamento didattico;
ad oggi, non risulta che sia ancora stato adottato alcun provvedimento attuativo di quelli previsti, né per il riconoscimento della figura professionale di osteopata e chiropratico, né per la definizione dell'ordinamento didattico in relazione al riconoscimento dei titoli universitari e ai criteri di valutazione dell'esperienza professionale –:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di emanare quanto prima i decreti attuativi relativi l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata e del chiropratico.
(4-09058)