ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 493 del 23/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 23/04/2021
Stato iter:
17/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2021
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/12/2021

CONCLUSO IL 17/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09055
presentato da
POTENTI Manfredi
testo di
Venerdì 23 aprile 2021, seduta n. 493

   POTENTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da un articolo pubblicato il 9 aprile 2021 su «La Nazione» si apprende che il Tribunale di Siena avrebbe portato ad esecuzione una sentenza di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti emessa in primo grado il 14 dicembre 2012 ai danni di un uomo, originario di Cariati;

   all'epoca della condanna, gli avvocati dell'imputato avevano proposto appello – si cita dall'articolo – «depositando l'atto presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza il 27 aprile 2013, regolarmente trasmesso al Tribunale di Siena il 29 aprile»;

   per più di otto anni non viene fissato il processo presso la Corte d'appello di Firenze;

   il 24 febbraio 2021 l'imputato viene arrestato a Roma su ordine di esecuzione emesso dalla procura di Siena perché «per il Tribunale senese la sentenza era diventata irrevocabile il 12 maggio 2013»;

   subito dopo l'arresto, i legali dell'uomo contestano l'ordine d'esecuzione e rimangono in attesa della fissazione dell'udienza e del rilascio che, però, non arriva, visto che – raccontano gli avvocati a «La Nazione» – «dal 24 febbraio al 9 marzo, il Tribunale di Siena dichiara la propria incompetenza, sostenendo che l'ordine di esecuzione non doveva essere emesso dalla procura senese, ma dalla procura generale presso la Corte d'Appello di Roma»;

   solo dopo la trasmissione degli atti a Roma e la successiva fissazione dell'udienza il 31 marzo 2021 da parte della Corte d'appello di Roma, l'uomo viene infine scarcerato su sollecitazione dello stesso procuratore generale presso la Corte d'appello «per la necessità di lasciar prevalere esigenze di giustizia sostanziale a questioni di carattere forma» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle notizie riportate in premessa;

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere per rispondere alla segnalazione della vicenda che gli avvocati soprammenzionati – secondo quanto riportato da «La Nazione» – hanno inoltrato agli uffici del Ministro interrogato.
(4-09055)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 17 dicembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 617
4-09055
presentata da
POTENTI Manfredi

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante — dopo avere premesso che «... il tribunale di Siena avrebbe portato ad esecuzione una sentenza di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti emessa in primo grado il 14 dicembre 2012 ai danni di un uomo originario di Cariati; all'epoca della condanna gli avvocati dell'imputato avevano proposto appello...» ai sensi dell'articolo 582 comma secondo codice di procedura penale «... depositando l'atto nella cancelleria del tribunale di Cosenza il 27 aprile 2013, regolarmente trasmesso al tribunale di Siena il 29 aprile ...; il 24 febbraio 2021 l'imputato viene arrestato a Roma su ordine di esecuzione emesso dalla procura di Siena perché ... la sentenza era divenuta irrevocabile il 12 maggio 2013 ...; solo dopo la trasmissione degli atti a Roma e la successiva fissazione dell'udienza il 31 marzo 2021 da parte della porte di Appello di Roma l'uomo viene ... scarcerato su sollecitazione dello stesso procuratore generale presso la corte di appello per la necessità di lasciare prevalere esigenze di giustizia sostanziale a questioni di carattere formale...» — domanda alla Ministra della giustizia «...quali iniziative ... intenda intraprendere per rispondere alla segnalazione della vicenda.».
  Al riguardo, occorre evidenziare che al momento della emissione dell'ordine di esecuzione nei confronti del Parilla Salvatore, la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Siena in data 14 dicembre 2012, sulla base della documentazione in possesso dell'autorità giudiziaria senese, risultava passato in giudicato e da eseguire, non essendo pervenuto nella cancelleria del giudice di prime cure alcun atto di impugnazione. Quindi l'ordine di esecuzione e il conseguente arresto del Parilla Salvatore risultavano ritualmente disposti ed eseguiti in base agli elementi conoscitivi nella disponibilità del tribunale di Siena. È vero, infatti, che in seguito all'incidente di esecuzione presentato dalla difesa del Parilla Salvatore emergeva la circostanza del deposito in data 27 aprile 2013 presso il tribunale di Cosenza dell'atto di appello avverso la suddetta sentenza del 14 dicembre 2012, ma siffatta impugnazione non era presente nella documentazione in possesso dell'autorità giudiziaria senese. E invero risulta l'avvenuta iscrizione da parte del tribunale di Cosenza a modello 24 n. 247/13 dell'atto di appello avverso la sentenza del 14 dicembre 2012 e la spedizione da parte del Tribunale di Cosenza di tale impugnazione a mezzo assicurata n. 00803138941/4 al tribunale di Siena. In mancanza di riscontri documentali in merito all'esito della spedizione effettuata dal tribunale di Cosenza e alla ricezione dell'assicurata da parte del tribunale di Siena è più che verosimile ritenere l'avvenuto smarrimento dell'atto di appello nell'ambito del circuito postale.
  Se, dunque, non sembra potersi enucleare nella vicenda in esame, allo stato degli atti, alcuna illegittimità o profilo di rilevanza disciplinare da parte dei magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Siena, del tribunale di Siena e del tribunale di Cosenza (tant'è vero che anche il servizio disciplinare di questo Dicastero ha concluso rilevando come «...non si ravvisano profili di responsabilità disciplinare a carico di magistrati...»), va comunque osservato che la legge n. 134 del 2021 (delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha previsto quale criterio direttivo per la conferita delega da un lato, all'articolo 1 comma tredicesimo lettera
b), l'abrogazione dell'articolo 582 comma secondo del codice di procedura penale e dall'altro lato, all'articolo 1 comma quinto lettera a), di prevedere che «...nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche...» e di prevedere che «... le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario...», statuendo all'uopo che il legislatore delegato debba «... coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento...» (articolo 1 comma tredicesimo lettera b)).
  Si tratta, come è evidente, di un deciso indirizzo nel senso della compiuta modernizzazione delle comunicazioni, in particolare attraverso la digitalizzazione, per garantire che eventi del genere di quello descritto nell'atto di sindacato ispettivo in esame non possano in futuro essere mai più registrati.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

traffico di stupefacenti

arresto