ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 490 del 20/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: RAMPELLI FABIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 20/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 20/04/2021
Stato iter:
21/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2021
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2021

CONCLUSO IL 21/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09007
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Martedì 20 aprile 2021, seduta n. 490

   RAMPELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   i vigili del fuoco, come previsto dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, non sono compresi tra i lavoratori per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che garantisce il diritto alle prestazioni Inail;

   il rischio di infortuni sul lavoro al quale sono esposti i vigili del fuoco, compreso in questo periodo, il contatto continuo con soggetti potenzialmente positivi al Covid-19, per la tipicità della loro professione, renderebbe necessaria una garanzia dinamica che si faccia carico della tutela dell'infortunato fin dal momento dell'evento, per tutto quello che possa occorrere per il recupero completo e tempestivo dell'integrità fisica e della salute in generale;

   in data 23 dicembre 2019, il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/02305/017 che impegna a «valutare l'opportunità di adoperarsi per quanto di competenza anche con l'individuazione delle eventuali risorse finanziarie necessarie, al fine di arrivare celermente al varo di una disciplina normativa che riconosca finalmente la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro dell'Inail anche al personale del corpo dei Vigili del Fuoco» –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per dare seguito agli impegni assunti con l'approvazione dell'ordine del giorno di cui in premessa, anche adottando iniziative per l'individuazione di eventuali risorse finanziarie, al fine di arrivare al varo di una disciplina normativa che riconosca finalmente la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro garantita dall'Inail anche al personale del corpo dei vigili del fuoco e per quali motivazioni non si sia ancora provveduto in tal senso.
(4-09007)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 21 dicembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 619
4-09007
presentata da
RAMPELLI Fabio

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, concernente il riconoscimento della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro garantita dall'Inail anche al personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, si rappresenta quanto segue.
  Si osserva preliminarmente che per il predetto personale è attualmente in vigore un complesso sistema di misure di sostegno, capace di garantire interventi di natura previdenziale privilegiata e assistenziali, nonché di natura indennitario-risarcitoria, che consente di tutelare l'infortunato ai fini del recupero completo e tempestivo dell'integrità fisica e della salute in generale.
  In particolare, sono previsti gli istituti del riconoscimento della causa di servizio – per infermità e per malattia dipendenti dall'attività di servizio, ai finì della concessione dell'equo indennizzo, nonché per la perdita dell'integrità fisica subita – e della pensione privilegiata, qualora l'infermità e la malattia abbiano causato l'inidoneità al servizio d'istituto.
  Si evidenzia che gli istituti appena descritti sono tuttora in vigore per il personale del suddetto Corpo, mentre sono stati abrogati per tutti i dipendenti civili dello Stato (articolo 6, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
  Oltre a ciò, i vigili del fuoco – per quanto riguarda il rimborso delle spese mediche sostenute dai dipendenti per accertamenti sanitari, acquisto di medicinali, cure, ricoveri e protesi relativamente a infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio – usufruiscono di una copertura assicurativa tramite l'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Si evidenzia, inoltre, che il comma 1-
bis dell'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (introdotto dall'articolo 1, comma 906, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) stabilisce che «le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo».
  Tale norma prevede, quindi, un beneficio di natura assistenziale volto a garantire – anticipatamente rispetto alla definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – un concreto sostegno economico a ristoro delle spese mediche sostenute dal personale del Corpo nazionale per la cura di ferite e lesioni riportate nello svolgimento di particolari attività di lavoro. Il danno fisico, consistente in «ferite» o «lesioni», deve essere stato originato da un preciso evento traumatico occorso in servizio e derivante dallo svolgimento di attività che la norma individua come «servizi operativi e di supporto all'attività operativa».
  Ciò premesso, l'ipotesi di estendere la copertura Inail ai vigili del fuoco è stata oggetto di attenta riflessione, al fine di verificare la compatibilità dell'applicazione degli istituti in godimento da parte del personale del Corpo nazionale con quelli previsti dall'Inail. Infatti, in assenza di nuove disposizioni normative, tale copertura deve ritenersi alternativa a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, attesa la plausibile non cumulabilità dei risarcimenti.
  Si rappresenta, inoltre, che l'ipotesi di un intervento normativo in materia di transito al sistema gestito dall'Inail è stata discussa e valutata d'intesa con le forze di polizia e le forze armate, in ragione della condivisione di esigenze di tutela comuni.
  Al riguardo, rinati ha costantemente auspicato un superamento dell'attuale quadro normativo, mediante un apposito intervento legislativo che ricomprendesse nell'ambito di applicazione della tutela Inail non solo i vigili del fuoco in servizio permanente, ma tutto il Corpo nazionale, ivi compreso il personale volontario.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito comunque la propria disponibilità a proseguire gli approfondimenti, per giungere all'estensione condivisa della tutela Inail nei confronti delle categorie in esame.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infortunio sul lavoro