ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 490 del 20/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: VILLANI VIRGINIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 20/04/2021
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 20/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 20/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09006
presentato da
VILLANI Virginia
testo di
Martedì 20 aprile 2021, seduta n. 490

   VILLANI, DEL SESTO e NAPPI. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   i direttori dei servizi generali ed amministrativi del comparto scuola, già responsabili amministrativi, sono stati inquadrati nel nuovo profilo a far data dal 1° settembre 2000, ai sensi dell'articolo 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 maggio 1999;

   agli stessi, a livello retributivo, è stato applicato il meccanismo della temporizzazione ai sensi dell'articolo 8 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 15 marzo 2001, il che ha comportato una forte decurtazione dell'anzianità di servizio;

   l'articolo 19 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 2001 (Norme finali) recita testualmente «per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 maggio 1999»; quindi non è stata abrogata la disposizione prevista dall'articolo 66, comma 6, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1995 (trattamento economico più favorevole tra la temporizzazione e riconoscimento servizi pre-ruolo);

   l'istituto della «temporizzazione» è un atto dovuto dell'amministrazione e viene effettuato quando un dipendente passa da un profilo inferiore ad uno superiore;

   l'istituto della «ricostruzione della carriera» è un diritto del dipendente e viene esercitato se il trattamento economico derivante dalla stessa è più favorevole rispetto alla temporizzazione (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399);

   il Ministero dell'istruzione ha sostenuto la tesi che l'istituto della ricostruzione di carriera e quindi il citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 sia stato implicitamente abrogato dall'articolo 8 del CCNL/2001;

   di conseguenza i Dsga penalizzati da questa interpretazione, si sono rivolti al giudice del lavoro e, nella stragrande maggioranza, sia di 1° che di 2° grado, hanno avuto decisioni favorevoli sulla base della netta distinzione dei due istituti tra di loro;

   di contro, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi presentati dal Ministero dell'istruzione, ha annullato le sentenze favorevoli ai Dsga di 1° e 2° grado;

   di fatto, l'amministrazione avrebbe dovuto applicare il disposto dell'articolo 66, comma 6, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1995, ai sensi del quale «restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399»;

   la disposizione del citato articolo 66 espressamente richiama l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 ed è stata confermata dall'articolo 142 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 24 luglio 2003, secondo il quale continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'articolo 66, commi 6 e 7 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995;

   il Ministro dell'istruzione, con circolare n. 5491 del 19 marzo 2007 ha esplicitamente disposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio e quindi l'applicazione del citato articolo 66 in favore dei Dsga inquadrati a partire dal 1° settembre 2003, escludendo in modo discriminatorio i Dsga inquadrati prima del 2003;

   con nota n. 10184 del 2015 il Ministero dell'istruzione ha chiesto alla Corte dei conti a sezioni unite, per evitare pesanti conseguenze a seguito dell'emanazione della su citata nota del 2007, un parere «in ordine alla necessità di applicare il meccanismo della temporizzazione e, dunque, l'articolo 8 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 2001, a tutti coloro che accedono dal profilo di responsabile amministrativo al profilo di Dsga per mezzo della frequenza di corso di formazione, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale ordinaria prevista dal Contratto collettivo nazionale del lavoro 1999 e a prescindere dall'anno in cui si è verificato il passaggio e quindi anche al personale immesso in ruolo nel profilo di Dsga successivamente alla data del 24 luglio 2003» –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto e se intendano valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza per assicurare, a stretto giro, l'applicazione, nel comparto scuola, dell'articolo 66, commi 6 e 7 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995, garantendo così il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio anche ai Dsga inquadrati prima del 2003;

   se intendano adottare iniziative affinché sia riconosciuto ai Dsga inquadrati nel 2000 il diritto alla ricostruzione di carriera, stante anche quanto indicato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.
(4-09006)