ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08985

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 489 del 19/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESE MARIO ALEJANDRO
Gruppo: MISTO-MAIE-PSI
Data firma: 19/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/04/2021
Stato iter:
17/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2021
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 14/05/2021

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/12/2021

CONCLUSO IL 17/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08985
presentato da
BORGHESE Mario Alejandro
testo di
Lunedì 19 aprile 2021, seduta n. 489

   BORGHESE. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   con la legge n. 379 del 14 dicembre 2000 è stato introdotto il sistema di «Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti», ossia le persone di lingua e cultura italiana nate in territori previamente appartenenti all'impero Austro-Ungarico ed emigrate tra il 25 dicembre 1867 (costituzione dell'Impero) e il 16 luglio 1920 (entrata in vigore del Trattato di Saint Germaine) e i loro discendenti;

   nello specifico, la legge n. 379 del 2000: si rivolge a cittadini nati e residenti nei territori dei comuni delle attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, alcuni Comuni della provincia di Udine e Belluno e gli ex territori italiani delle province di Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Zara;

   la legge n. 379 del 2000 riconosce la possibilità dell'ottenimento della cittadinanza italiana anche ai discendenti delle persone nate e/o residenti in detti territori, con il termine ultimo del 19 dicembre 2010 per l'accoglimento delle domande degli interessati;

   oltre questa data, non è più stata offerta la possibilità ai discendenti di quegli emigrati di richiedere riconoscimento della cittadinanza italiana;

   gli aventi diritto alla cittadinanza italiani ai sensi della legge n. 379 del 2000, e che hanno presentato domanda di cittadinanza nei termini, oltre alla «normale» documentazione che dimostra la discendenza dall'emigrante, hanno presentato ulteriore documentazione attestante l'appartenenza dell'emigrante al gruppo etnico-linguistico italiano (generalmente certificazioni rilasciate da riconosciuti associazioni/circoli degli italiani residenti all'estero di appartenenza a quella particolare comunità, certificati di corsi di lingua italiana e altro);

   ai sensi della suddetta legge n. 379, tutta la documentazione a corredo della richiesta di cittadinanza, avrebbe dovuto essere analizzata da un'apposita commissione interministeriale istituita con decreto del Ministro dell'interno del 2 marzo 2001 e composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'università degli studi di Roma «La Sapienza»;

   tale commissione interministeriale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge, avrebbe dovuto formulare un proprio parere, da trasmettere ai consolati e ai comuni d'Italia per l'espletamento delle iscrizioni di loro competenza;

   a distanza di più di 10 anni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di cittadinanza ai sensi della legge n. 379/ del 2000, la maggior parte dei richiedenti sta ancora aspettando il completamento del processo;

   da quanto risulta all'interrogante, alla richiesta di informazioni da parte degli interessati, i consolati rispondono di aver inviato regolarmente tutte le istanze alla commissione interministeriale e di essere in attesa di una risposta –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e intendano fornire chiarimenti su come la commissione interministeriale stia portando avanti il suo lavoro e sul tempo stimato necessario per completare l'analisi di tutte le richieste presentate;

   se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale intenda comunicare il numero di tutte le domande di cittadinanza ai sensi della legge n. 379 del 2000 ricevute dai consolati e il numero di quelle inviate alla commissione interministeriale;

   se il Ministero dell'interno intenda rendere noto il numero di richieste ricevute dalla commissione interministeriale, il numero di domande respinte, il numero di procedure risolte favorevolmente e il numero di procedure ancora in attesa di risoluzione.
(4-08985)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 17 dicembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 617
4-08985
presentata da
BORGHESE Mario Alejandro

  Risposta. — Con riferimento a quanto richiesto dall'interrogante, con l'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
  La materia oggetto di interrogazione è regolamentata dalla legge 14 dicembre 2000, n. 379, recante «Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero Austro-Ungarico e ai loro discendenti».
  Tali disposizioni normative prevedono che possano ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana le persone originarie dei territori già appartenuti all'impero Austro-ungarico, corrispondenti alle attuali province di Trento e Bolzano, ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920. Tale diritto è riconosciuto anche a tutti i loro discendenti.
  In base all'articolo 28-
bis del decreto-legge n. 273 del 2005, i soggetti legittimati devono avere presentato la richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana entro il 20 dicembre 2010, rendendo la dichiarazione per l'acquisto dello status civitatis agli Ufficiali dello Stato civile dei comuni di residenza o alle autorità consolari, se residenti all'estero, producendo l'idonea documentazione necessaria.
  Le autorità riceventi, in particolare i Consolati di Brasile e Argentina, dai quali deriva il maggior numero di istanze, hanno acquisito le richieste in attesa delle necessarie integrazioni documentali.
  Si sottolinea che ciascuna istanza è collegata al capostipite familiare e può comprendere una documentazione relativa a un numero variabile di ascendenti richiedenti che, in assenza di limitazioni di parentela, può anche essere rappresentato da 100 aventi diritto. Si tratta, dunque, di istanze complesse che richiedono una approfondita istruttoria e una elevata specializzazione da parte degli uffici competenti.
  Dal 2003 a oggi risultano definite quasi 40.000 domande, mentre sono in corso di istruttoria 490 domande corrispondenti a 2.500 richiedenti. A tali istanze vanno aggiunte anche quelle pervenute dalle rappresentanze consolari tramite posta elettronica certificata, che sono tuttora in lavorazione.
  Inoltre in relazione alle segnalazioni da parte degli interessati di istanze che sono risultate smarrite presso le sedi consolari, il Ministero dell'interno ha provveduto a interloquire con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al fine di sensibilizzare i consolati interessati, in particolare quelli dell'America Latina, a una maggiore cooperazione al fine di smaltire al più presto le istanze in attesa di definizione.
  Si informa, infine, che sono state avviate riunioni periodiche della commissione interministeriale competente in materia, istituita presso il Ministero dell'interno, (riunitasi in passato solo in via eccezionale), al fine di individuare soluzioni più rapide per la definizione delle istanze ancora in trattazione.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

migrante

insegnamento delle lingue

consolato