ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08963

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 488 del 16/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 13/04/2021
Stato iter:
01/08/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2021
PICHETTO FRATIN GILBERTO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2021

CONCLUSO IL 01/08/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08963
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Venerdì 16 aprile 2021, seduta n. 488

   BIGNAMI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   in data 4 agosto 2020 è stato emanato il provvedimento Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) n. 97/2020, in vigore dal 31 marzo 2021, che ha apportato modifiche ed integrazioni ad alcuni regolamenti (Ivass) in materia di collaborazioni orizzontali tra distributori assicurativi;

   in particolare, si vuole segnalare la modifica, attraverso l'articolo 4, numero 12, lettera b), del provvedimento di cui sopra all'articolo 42 del regolamento Ivass n. 40/2018 con la quale viene imposto agli agenti assicurativi di informare le imprese preponenti di tutte le collaborazioni orizzontali intraprese con altri colleghi o broker assicurativi, nonché l'abrogazione e la sostituzione dell'articolo 56 articolo – articolo 4 sub 18 lettera a) – con l'introduzione dell'onere a carico degli agenti di darne pubblicità attraverso l'affissione o la pubblicazione su sito Internet dell'elenco di tutte le imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari;

   sempre attraverso l'articolo 4, comma 20, con modifica all'articolo 58 del predetto regolamento, viene inserito un ulteriore aggravio burocratico a carico degli agenti assicurativi ai quali si impone il rilascio di una dichiarazione asserente la coerenza del prodotto assicurativo proposto rispetto alle esigenze del cliente;

   le nuove disposizioni risulterebbero in contrasto con la normativa primaria di cui al decreto-legge n. 179 del 2012 convertito dalla legge n. 221 del 2012 che, per quanto attiene alle «collaborazioni tra intermediari», non prevede alcun obbligo di comunicazione alle imprese preponenti, sia in forma diretta che indiretta tramite affissione o pubblicazione su sito Internet;

   tali prescrizioni rischiano di minare la libertà professionale e concorrenziale degli agenti, favorendo di fatto l'intromissione ed il potenziale condizionamento delle imprese assicuratrici sulle loro scelte di collaborazione con altri intermediari;

   a tal proposito si evidenzia che nella memoria difensiva presentata al Tar del Lazio in seguito al ricorso proposto dal sindacato nazionale agenti di assicurazione S.n.a. (numero di registro generale 8639 del 2020) per l'annullamento delle norme del provvedimento Ivass n. 97 del 4 agosto 2020 sopra richiamate, l'Istituto di vigilanza ha esplicitamente dichiarato di aver inserito le norme inerenti l'obbligo di comunicazione alle compagnie mandanti delle collaborazioni in corso tra agenti su espressa richiesta di Unipol Sai;

   l'eventualità che le imprese mandanti possano interferire o comunque esercitare in qualche modo un condizionamento sulle collaborazioni tra intermediari ricadrebbe altresì sull'utenza che vedrebbe ridotta la possibilità di scelta fra un numero maggiore di prodotti offerti dal proprio professionista di fiducia che proprio il decreto-legge n. 179 del 2012 con l'articolo 22 comma 10 mirava a consentire –:

   se non intenda adottare ulteriori iniziative, per quanto di competenza, di carattere normativo, al fine di assicurare la massima possibilità di scelta in relazione all'offerta dei prodotti in questione, a tutela degli utenti.
(4-08963)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Domenica 1 agosto 2021
nell'allegato B della seduta n. 551
4-08963
presentata da
BIGNAMI Galeazzo

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento al provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020, in materia di collaborazioni orizzontali degli intermediari di assicurazione, emanato dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in vigore dal 31 marzo 2021, e parzialmente annullato dal TAR Lazio, con sentenza del 23 giugno 2021, n. 7549, che ha visto l'accoglimento delle istanze del Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (SNA).
  In premessa, appare opportuno ricostruire sinteticamente le principali novità apportate all'impianto normativo a seguito del recepimento degli ultimi atti di matrice europea. Con la direttiva (UE) 2016/97 e il regolamento delegato (UE) 2017/2358 – recepiti dal decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 – è stata introdotta la disciplina sulla
Product Oversight and Governance, cosiddetto POG) che, nell'ottica di garantire una più ampia tutela del consumatore, impone alle imprese e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi di adottare, gestire, monitorare e rivedere un processo di approvazione del prodotto, prima che lo stesso sia commercializzato, con l'obiettivo di individuare il mercato di destinazione (cosiddetto target market) e la strategia di distribuzione, nonché di esaminarne i rischi e di fare in modo che la strategia di distribuzione sia coerente con il mercato e il prodotto.
  Dall'adozione di tale processo discendono una serie di oneri e responsabilità in capo alle imprese assicurative: selezionare canali di distribuzione adeguati; fornire ai distributori le informazioni necessarie; verificare che gli stessi agiscano in conformità agli obiettivi del loro processo di approvazione del prodotto; adottare appropriate azioni correttive; verificare in concreto la corrispondenza della distribuzione con il mercato di riferimento individuato.
  Orbene, a tal riguardo l'interrogante richiama proprio il ricorso proposto dal Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) per l'annullamento delle seguenti norme del provvedimento Ivass n. 97 del 2020:

    articolo 4, comma 12, lettera b), che ha modificato l'articolo 42 del regolamento 40 del 2018 introducendo un comma 4-bis a norma del quale «la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate».

    articolo 4, comma 18, che nel sostituire il testo dell'articolo 56 del regolamento n. 40 del 2018, prevede che il secondo comma della norma abbia il seguente contenuto «i distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali: a) l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico»;

    articolo 4, comma 20, a norma del quale all'articolo 58 del regolamento n. 40 del 2018 sono apportate le seguenti modifiche: «a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione”».
    Ebbene, con la citata sentenza del 23 giugno 2021 n. 7549, il tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda ter) ha accolto il ricorso dello SNA e, per l'effetto, ha annullato le disposizioni sopra richiamate del provvedimento impugnato.
    In esito alla pronuncia del TAR, richiesti ulteriori elementi informativi all'istituto di vigilanza, quest'ultimo ha richiamato quanto rappresentato dal Presidente della medesima autorità nel corso dell'assemblea annuale 2021, tenutasi il 1° luglio 2021, nell'ambito delle considerazioni sulla relazione delle attività svolte anno 2020. In particolare, l'IVASS ha comunicato che si adeguerà alla sentenza e riconsidererà la materia per ridurre al minimo gli adempimenti burocratici non strettamente necessari, senza tuttavia perdere di vista l'obiettivo fondamentale, che è quello di assicurare nella sostanza la tutela della clientela e la trasparenza nel collocamento dei prodotti.
    In conclusione, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, continuerà a mantenere un'interlocuzione continua con l'IVASS e con l'Associazione nazionale delle imprese assicurative (ANIA), alla luce del quadro giuridico nazionale ed unionale descritto, al fine di garantire la tutela del consumatore.

Il Viceministro dello sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

sensale

Internet