ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08956

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 488 del 16/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: VIVIANI LORENZO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 15/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2021
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2021
GERMANA' ANTONINO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2021
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2021
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2021
LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2021
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 19/04/2021
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 19/04/2021
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 19/04/2021
MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 19/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 15/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08956
presentato da
VIVIANI Lorenzo
testo presentato
Venerdì 16 aprile 2021
modificato
Lunedì 19 aprile 2021, seduta n. 489

   VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GERMANÀ, GOLINELLI, LIUNI, LOSS, LOLINI, PATASSINI, TARANTINO, MANZATO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 febbraio 2017 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante «misure di gestione in materia di catture al bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale» dispone che «alle imprese di pesca abilitate all'impiego del sistema palangaro (LL) e/o dell'attrezzo palangaro derivante (LLD) non è consentito il passaggio a categoria e/o tipo di pesca professionale superiore a quella autorizzata in licenza»;

   la pesca professionale prevede, tra gli altri la pesca costiera che, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. Si distingue tra le navi che, per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata e le navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera locale;

   la pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 6 miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza;

   il suddetto decreto ministeriale è stato emanato con l'intento di adottare specifiche disposizioni che assicurino nel corso dell'annualità 2017 la corretta implementazione, a livello nazionale, delle previsioni dei paragrafi 12 e 28 della raccomandazione Iccat 16-05;

   il regolamento (UE) 2019/1154 del 20 giugno 2019 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante la modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del Regolamento (UE) 2017/2107 prevede, all'articolo 16, che gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea informazioni sulle navi autorizzate a pescare pesce spada; inoltre, gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali aggiunte, cancellazioni o modifiche delle informazioni sulle navi da cattura; infine, l'articolo 17 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione volte alla cattura del pesce spada del Mediterraneo nel corso dell'anno precedente;

   dalle norme del suddetto regolamento, quindi, non sembra si faccia specifica menzione al divieto riportato nel decreto ministeriale ovvero il divieto di passaggio a categoria e/o tipo di pesca professionale superiore a quella autorizzata in licenza alle imprese di pesca abilitate all'impiego del sistema palangaro e/o dell'attrezzo palangaro derivante;

   a parere degli interroganti l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale sembra scaturire da una interpretazione autonoma del nostro Stato che si rivela di fatto più restrittiva del regolamento europeo;

   questo divieto comporta per i pescatori italiani una limitazione alla possibilità di essere autorizzati a pescare anche oltre le miglia marine previste per la categoria di pesca prevista dalla licenza;

   per la tutela della risorsa ittica, i nostri pescherecci hanno già ridotto lo sforzo di pesca e rispettato le chiusure spazio temporali, come previsto dall'attuale piano di gestione, mettendo così a rischio la sopravvivenza di alcune marinerie –:

   se non ravvisi la necessità di modificare il suddetto decreto ministeriale renderlo più aderente alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1154, al fine di dare l'opportunità, alle tante imprese di pesca abilitate all'impiego del sistema palangaro e/o dell'attrezzo palangaro derivante, di passare alla categoria e/o tipo di pesca professionale superiore a quella autorizzata in licenza.
(4-08956)