ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08926

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 486 del 14/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: CARBONARO ALESSANDRA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08926
presentato da
CARBONARO Alessandra
testo di
Mercoledì 14 aprile 2021, seduta n. 486

   CARBONARO, MARTINCIGLIO e ZANICHELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   una recente sentenza della commissione tributaria della provincia di Perugia (sentenza n. 104 del 2021 del 26 febbraio 2021), in seguito al ricorso di un contribuente, ha stabilito che, in caso di pagamento spese deducibili ai fini Irpef, effettuato da un conto corrente cointestato tra coniugi, la quota deducibile deve essere ridotta del 50 per cento;

   se questo orientamento dovesse affermarsi, sarebbero a rischio numerose detrazioni fiscali, specialmente le spese fatte valere in dichiarazione dei redditi e che abbattono l'imponibile Irpef (oneri deducibili) o l'imposta da pagare (oneri detraibili). È vero che le somme giacenti su un conto corrente cointestato si presumono appartenenti in parti uguali ai contitolari, ma è anche vero che ciascuno di essi, quando il rapporto consente l'operatività disgiunta, può disporre dell'intero importo depositato, potendo ad esempio prelevare l'intera somma a credito sul conto (articolo 1854 del codice civile);

   nulla vieta, infatti, ad uno dei coniugi di usufruire interamente delle deduzioni o detrazioni spettanti, riportandole nella propria dichiarazione dei redditi, se è stato lui a sostenere effettivamente la spesa, come prevede espressamente la legge (Agenzia Entrate, Circ. n. 95/E/2000) quando parla di «oneri sostenuti dal contribuente»;

   d'altronde, la norma (articolo 1298, comma 2, del codice civile) che presume la titolarità delle quote del conto corrente cointestato in parti uguali «se non risulta diversamente» – cioè salvo prova contraria da fornire a cura del correntista che vanta un'attribuzione diversa e maggiore – è dettata ai fini civili e non sembra di immediata applicazione in ambito tributario, dove vigono le disposizioni speciali che guardano all'effettivo sostenimento della spesa ed al soggetto nel cui interesse la prestazione ammessa in deduzione o in detrazione è stata eseguita, come ad esempio nel caso delle ristrutturazioni edilizie degli edifici o delle spese mediche; altrimenti, la tesi affermata dalla succitata sentenza di merito, se dovesse diffondersi e trovare riscontro in altre pronunce, rischia di vanificare un'ampia serie di benefìci fiscali in tutti i casi in cui contribuenti utilizzano per i pagamenti un conto corrente cointestato –:

   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per chiarire i termini dell'interpretazione autentica della norma in oggetto, anche al fine di scongiurare il diffondersi di trattamenti tributari disomogenei sul territorio nazionale.
(4-08926)