ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08896

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 485 del 13/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08896
presentato da
BRAGA Chiara
testo di
Martedì 13 aprile 2021, seduta n. 485

   BRAGA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la disciplina del Fondo di garanzia mutui prima casa, prevista dalla legge di stabilità del 2014, articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n. 147), e ispirata da nobili criteri, avrebbe dovuto rappresentare uno strumento utile a garantire l'accesso al credito bancario per l'acquisto dell'abitazione principale da parte di soggetti deboli, che la norma definisce «soggetti prioritari»;

   nella realtà, la Corte dei conti ha denunciato, con la deliberazione n. 21/2019/G del 30 dicembre 2019, «Gestione fuori bilancio del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa», il fatto che nel periodo analizzato (2014-2019), l'85,5 per cento di mutui coperti da garanzia è stato concesso dagli istituti di credito a soggetti che non rientravano tra le categorie «prioritarie», generando un vantaggio finanziario per le banche;

   questo vantaggio riferito al margine di intermediazione bancario, secondo la Corte dei conti, è determinato dall'effetto congiunto della gratuità della garanzia pubblica anche per mutui erogati a quei richiedenti che presentano in astratto solidissime ulteriori garanzie patrimoniali e personali (non essendo previsto alcun limite reddituale o patrimoniale per l'accesso al Fondo), e della ponderazione zero ai fini del patrimonio di vigilanza, che permette alle banche di ridurre l'accantonamento in termini di capitale di rischio;

   la disciplina del Fondo, in questo senso, si pone in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato come dimostra la «Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie» (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26 giugno 2008), espressamente richiamata nella deliberazione della Corte dei conti (alle pagine 27 e 28) per evidenziare come «allorquando il rischio relativo alla garanzia prestata venga assunto dallo Stato in assenza di un'adeguata remunerazione a carico del beneficiario della garanzia, è possibile individuare un aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

   il sostegno finanziario pubblico, generalmente vietato nel diritto dell'Unione europea, sulla scia della crisi finanziaria del 2007-2008, era stato temporaneamente autorizzato dalla Commissione europea con una forte e inedita ondata di aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie ma, successivamente, l'Unione europea ha introdotto importanti riforme al proprio quadro di riferimento per il settore finanziario, con il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) e la direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive IV - CRD IV), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 72 del 2015, in modo da rendere gli aiuti alle banche non più necessari;

   alla luce del richiamato nuovo quadro di riferimento europeo per il settore finanziario, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2828/47 che lo impegna a valutare l'opportunità di sottoporre l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, a procedura di notifica preventiva in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Tfue, in quanto ha tolto l'esclusività di utilizzo del Fondo per i soggetti deboli, che era stata introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020, in ossequio alle già richiamate raccomandazioni della Corte dei conti, allargando nuovamente l'ambito di utilizzo della garanzia per i mutui prima casa in maniera indifferenziata a tutti i richiedenti –:

   quali seguiti il Ministro abbia intenzione di dare all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno di cui in premessa, al fine di evitare il rischio di infrazione in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Tfue, anche in considerazione della mutata disciplina relativa al settore bancario, avendo la norma caratteristiche assimilabili a quelle di un sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche ed in grano di procurare un vantaggio economico agli istituti bancari.
(4-08896)