ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08873

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 484 del 12/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08873
presentato da
VARCHI Maria Carolina
testo di
Lunedì 12 aprile 2021, seduta n. 484

   VARCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto che «I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione»;

   tale disposizione di legge ha riaperto i termini per l'adesione alla gestione unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali per i pensionati e dipendenti pubblici;

   la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, istituita dalla legge n. 662 del 1996 ed attualmente gestita dall'Inps eroga una serie di prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici iscritti, tra cui ad esempio l'erogazione di piccoli prestiti a condizioni di vantaggio o di mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, in cambio di una apposita contribuzione al relativo Fondo: il contributo a carico dei lavoratori in servizio è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile, mentre il contributo a carico dei pensionati è pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione;

   il successivo comma 484 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 ha, però, demandato la possibilità di adesione, irrevocabile, alla suddetta Gestione unitaria all'adozione di un decreto attuativo interministeriale «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

   come denunciato dai sindacati di categoria, ad oggi, a distanza di sette mesi da quel termine, non risulta essere stato adottato il citato decreto attuativo, con ciò non solo disattendendo ad una disposizione di legge, ma soprattutto danneggiando, di fatto, quei lavoratori interessati che attendono di poter finalmente attivare tutte le possibilità in termini di prestazioni di welfare e credito, che il Fondo offre –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e per quali motivazioni non sia stato ancora adottato il decreto interministeriale attuativo di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e se non ritenga di dover adottare tempestivamente le iniziative di competenza per sanare la situazione.
(4-08873)