ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08828

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 481 del 07/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO UBALDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08828
presentato da
PAGANO Ubaldo
testo di
Mercoledì 7 aprile 2021, seduta n. 481

   UBALDO PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in data 13 dicembre 2019 la Banca d'Italia ha posto in amministrazione straordinaria la Banca popolare di Bari a seguito di un'inchiesta per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza;

   i commissari straordinari, conseguentemente, hanno predisposto un nuovo piano industriale da 1,4 miliardi di euro, con l'ambizioso obiettivo di tornare all'utile nel 2022, con l'impiego di risorse pubbliche e la previsione della trasformazione della banca popolare in Spa;

   il 29 giugno 2020, l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato tale proposta di trasformazione;

   sono circa 70.000 gli azionisti della Banca che hanno visto sostanzialmente azzerato il valore delle quote detenute, poiché gli investimenti in azioni illiquide che sono stati indotti a sottoscrivere, in violazione delle norme in materia di trasparenza e corretta informativa, si sono rivelati fallimentari;

   di questi, un migliaio circa ha ritenuto di costituirsi parte civile nell'auspicio di vedersi rimborsare parte dei risparmi perduti;

   la mole di cause civili che si stanno intentando, nonché le costituzioni di parte civile nell'ambito del giudizio penale, rappresenteranno un ostacolo a qualsiasi prospettiva di rilancio della Banca stessa;

   le associazioni di rappresentanza degli azionisti hanno in più occasioni proposto ai nuovi vertici della Banca popolare di Bari di istituire un tavolo di conciliazione paritetica per affrontare tali questioni, senza ricevere alcun riscontro;

   nel frattempo, molti azionisti si sono rivolti all'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) che, dopo aver accertato le irregolarità denunciate nel collocamento delle azioni, ha dato loro ragione, assumendo decisioni orientate al risarcimento dei danni subiti;

   tuttavia, le decisioni assunte dall'Acf non sono legalmente vincolanti per le parti e, infatti, la Banca popolare di Bari ha deciso di non adempiervi;

   nel 2013 la Banca popolare di Bari manifestò l'interesse alla sottoscrizione di un aumento di capitale di Banca Tercas, posta in regime di amministrazione straordinaria in seguito ad irregolarità accertate dalla Banca d'Italia, subordinando tale manifestazione alla condizione che il deficit patrimoniale di Tercas fosse interamente coperto dal FITD (che, nel 2014, decise di intervenire a copertura del deficit patrimoniale di Tercas e di concederle garanzie, con il benestare della Banca d'Italia). Il 23 dicembre 2015 l'Antitrust dell'Unione europea constatò che si trattava di aiuto di Stato illegittimo concesso dall'Italia a Tercas e ne ordinò il recupero;

   con sentenza 2 marzo 2021 la Corte di giustizia si è espressa sul caso, respingendo il ricorso della Commissione e condividendo la valutazione del tribunale di primo grado sul fatto che gli elementi addotti dalla Commissione europea per ravvisare nel sostegno alla Banca Tercas da parte del Fondo interbancario di garanzia un aiuto imputabile allo Stato italiano non erano concreti né sufficienti;

   con tutta evidenza, nell'opinione dell'interrogante, la sentenza certifica come la Commissione europea, bloccando l'intervento del FITD nell'acquisizione di Tercas, abbia indirettamente penalizzato gli azionisti della Banca popolare di Bari, dal momento che quest'ultima per procedere all'acquisizione dovette operare l'aumento di capitale che ha portato al sostanziale default dell'istituto –:

   se intenda, per quanto di competenza, intraprendere iniziative normative volte a rafforzare il ruolo dell'Acf e dell'Arbitro bancario finanziario attribuendo ai loro provvedimenti quantomeno l'efficacia di un lodo arbitrale irrituale;

   se intenda, e nel caso, con quali tempi e modalità, intraprendere iniziative per indennizzare gli azionisti della Bpb sulla falsariga di quanto fatto in favore dei risparmiatori danneggiati dalle banche popolari venete mediante un fondo di ristoro analogo a quello istituito con la legge di bilancio n. 205 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni e garantire l'esecuzione dei provvedimenti dell'Acf;

   se intenda, per quanto di competenza, promuovere iniziative, in sede europea, per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito della decisione dell'Antitrust dell'Unione europea riportata in premessa.
(4-08828)