ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08822

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 481 del 07/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: RUFFINO DANIELA
Gruppo: MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA
Data firma: 07/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 07/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08822
presentato da
RUFFINO Daniela
testo di
Mercoledì 7 aprile 2021, seduta n. 481

   RUFFINO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la normativa che regola l'inquadramento della figura del massofisioterapista è stata oggetto di recenti rilevanti modifiche, volte a superare storiche criticità;

   da ultimo, il decreto ministeriale 9 agosto 2019, in attuazione dell'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, ha istituito presso l'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un «Elenco speciale ad esaurimento» riservato ai massofisioterapisti;

   il legislatore, con l'articolo 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018, ha inteso fornire una interpretazione autentica sulla natura sanitaria dei massofisioterapisti, ai quali è stata attribuita la facoltà di iscrizione in appositi elenchi speciali ad esaurimento laddove abbiano svolto e maturato, per almeno 36 mesi, competenze professionali sanitarie, idonee a garantire una adeguata tutela della salute;

   l'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nell'abrogare la legge n. 403 del 1971, dimostra come al momento dell'istituzione dell'elenco speciale ad esaurimento la professione del massofisioterapista era ancora regolamentata dall'articolo 1 della legge n. 403 del 1971, il quale sanciva che «la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai Massaggiatori e Massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità»;

   dai lavori preparatori alla legge di bilancio 2019, si apprende in effetti che il predetto comma 537 è stato inserito proprio in quanto «le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e massofisioterapista, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata legge n. 3 del 2018. Pertanto, la ratio della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l'indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori – che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati – l'iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute»;

   è stato segnalato, tuttavia, che il Ministero della salute escluda l'equiparazione dei massofisioterapisti ai fisioterapisti, inquadrandoli nella categoria degli operatori di interesse sanitario. Ciò sulla base, a quanto è noto, di taluna giurisprudenza antecedente all'entrata in vigore della richiamata norma contenuta nella legge di bilancio 2019 e malgrado lo stesso Ministero della salute, nell'anno 2011, abbia inserito il massofisioterapista, ai sensi della legge n. 403 del 1971, nell'elenco delle professioni sanitarie del proprio sito con la dicitura «professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti»;

   attualmente, sul sito internet del Ministero della salute, la professione di massofisioterapista risulta contemplata nell'elenco delle «Arti ausiliarie e operatori di interesse sanitario», senza alcuna distinzione per coloro che, presentando i requisiti di cui all'articolo 1, comma 537, della legge n. 148 del 2018, sono abilitati all'iscrizione degli elenchi ad esaurimento dei soggetti abilitati a «svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento» e, dunque, possono essere annoverati a pieno titolo tra gli esercenti una professione sanitaria –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica descritta in premessa, attinente alla qualificazione tra gli «operatori di interesse sanitario» invece che tra i «professionisti sanitari» dei massofisioterapisti che presentano i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 537, della legge n. 148 del 2018 per l'iscrizione agli elenchi ad esaurimento dei soggetti abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie;

   se il Ministro intenda adottare iniziative al fine di consentire di rendere evidente, sul sito internet istituzionale del Ministero della salute, la distinta qualificazione quali «professionisti sanitari» dei massofisioterapisti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, commi 537-542, della legge n. 145 del 2018.
(4-08822)