ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08816

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 481 del 07/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: FITZGERALD NISSOLI FUCSIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 01/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 01/04/2021
Stato iter:
04/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2021
DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/06/2021

CONCLUSO IL 04/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08816
presentato da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia
testo di
Mercoledì 7 aprile 2021, seduta n. 481

   FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi è stata comunicata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una decurtazione delle garanzie assicurative sanitarie finora riconosciute a tutto il personale operativo negli Usa soggiacente al welfare italiano, diplomatici, impiegati di ruolo e impiegati a contratto; assicurato con Blue Cross Blue Shield, che sono stati destinatari di una informativa svoltasi presso la sede dell'ambasciata di Washington e dalla quale sono state escluse tutte le altre sedi negli Stati Uniti;

   le variazioni in peius delle garanzie assicurative sanitarie andranno a comportare l'esclusione di alcune prestazioni precedentemente rientranti nella garanzia assicurativa, con particolare riferimento alle prestazioni medico-specialistiche psichiatrico-neurologiche e alle terapie riabilitative fisioterapiche, ma uno degli aspetti di maggiore rilievo in cui si palesa il dramma di questa vicenda si colloca nella compromissione delle modalità di fruizione di circa 5.000 farmaci da prescrizione medica che dal 1° aprile 2021, non saranno più concessi gratuitamente e i cui costi dovranno essere sostenuti interamente dall'assistito;

   si ritiene imprescindibile evidenziare che il costo dei farmaci negli Usa è decine di volte superiore a quello italiano: stando ai dati nella disponibilità dell'interrogante relativi alla comparazione dei costi dei farmaci, negli Usa risultano essere nella media il 250 per cento più alti rispetto ai 32 paesi con cui è stato attuato il confronto;

   a titolo di esempio si evidenzia come un farmaco di fruizione ordinaria e diffusa come il Lovastatin per l'ipercolesterolemia, il cui prezzo al pubblico in Italia è pari euro 8,54 negli Usa può arrivare anche ad 80 euro;

   non si può trascurare il fatto che proprio per ovviare all'insostenibilità dei costi della sanità statunitense per i lavoratori della rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stata predisposta una convenzione tra il Ministero della salute e la Blue Cross and Blue Shield, che ha attuato una assistenza diretta a differenza di quanto invece si verifica per le coperture assicurative predisposte in altri Paesi;

   è palese l'assoluta discrasia sussistente tra quanto attuato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto la contingenza pandemica globale invece dovrebbe suggerire: in questa drammatica fase emergenziale, l'impatto della pandemia COVID-19 sulla salute mentale ha raggiunto livelli elevatissimi, come i dati non soltanto nazionali stanno lasciando emergere, e a ciò si aggiunge l'incremento di domanda di farmaci registratasi a seguito dell'infezione da Covid che, come noto, può compromettere lo stato di salute anche per mesi, con strascichi invalidanti. Pertanto, la limitazione nell'accesso ai farmaci in una congiuntura pandemica senza precedenti storici si configura come una violazione costituzionale dinanzi alla quale l'Amministrazione non può restare silente –:

   se non si ritenga prioritario intervenire con urgenza su quanto verificatosi negli Usa al fine di salvaguardare le garanzie sanitarie dei lavoratori della rete in loco ripristinando lo status quo ante in materia di accesso ai farmaci;

   se non si ritenga opportuno predisporre un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali finalizzato all'analisi delle questioni di cui in premessa e all'individuazione di soluzioni percorribili a tutela della salute di lavoratori e cittadini.
(4-08816)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 4 giugno 2021
nell'allegato B della seduta n. 518
4-08816
presentata da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia

  Risposta. — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nel regolare l'assistenza sanitaria ai lavoratori italiani all'estero, indica le forme dell'assistenza, che può essere diretta e indiretta (a rimborso). Alle forme di assistenza diretta il Ministero della salute può provvedere «mediante convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale».
  A fine 2016, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 618 del 1980 e in considerazione del diverso assetto del sistema sanitario negli Stati Uniti — che si fonda su criteri di natura essenzialmente privatistica — il Ministero della salute ha stipulato una convenzione con la compagnia
Care First Blue Cross & Blue Shield («BCBS»), al fine di offrire ai dipendenti pubblici italiani in servizio negli Stati Uniti prestazioni sanitarie equivalenti a quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
  Per effetto di detta Convenzione, tutti i soggetti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 618 del 1980 — inclusi i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio negli Stati. Uniti e i loro familiari al seguito — beneficiano dell'assistenza sanitaria in forma diretta, i cui costi sono anticipati dalla compagnia assicuratrice «BCBS» e a quest'ultima rimborsati dal Ministero della salute.
  Considerati i notevoli anticipi di spese sanitarie che una forma di assistenza indiretta comporterebbe, il vantaggio per gli italiani in servigio negli Stati Uniti è evidente: in assenza della convenzione, i beneficiari dovrebbero sostenere i costi per le spese mediche di cui necessitano e, in un secondo momento, chiederne il rimborso alle Asldi residenza — così come avviene nei restanti Paesi extra Ue con i quali non sono state concluse specifiche Convenzioni.
  Tuttavia, la
ratio della normativa che disciplina l'assistenza sanitaria all'estero non è quella di garantire la rimborsabilità di qualsiasi spesa sanitaria, ma quella di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelli stabiliti dal piano sanitario nazionale. Ciò al fine di fornire agli italiani che si trovano a lavorare all'estero un trattamento sanitario non inferiore rispetto a quello di cui possono usufruire i connazionali presenti sul territorio della Repubblica.
  L'ampiezza della copertura assicurativa è determinata in base ai Livelli essenziali di assistenza («Lea»), ovvero alle prestazioni e ai servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutta la popolazione in condizioni di uniformità, con le risorse finanziarie pubbliche a disposizione.
  A seguito della, ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, il Ministero della salute ha avviato una revisione delle prestazioni rimborsabili all'estero: una revisione che già lo scorso anno aveva peraltro interessato la Convenzione che il Ministero della salute aveva sottoscritto in Canada con la
Cowan Benefit Consulting Limited.
  Nell'ambito del monitoraggio delle spese effettuate negli Stati Uniti da cittadini italiani negli anni 2019-2020, il Ministero della salute ha riscontrato alcune anomalie, segnalando come circa il 40 per cento dei fondi disponibili sia stato utilizzato per prestazioni, eccedenti quelle garantite in Italia. Si fa riferimento, in particolare, a prestazioni fisioterapiche connesse a disturbi delle articolazioni; prestazioni odontoiatriche; farmaci di fascia C (inclusi i farmaci da banco). Il totale delle spese effettuate per queste categorie ammonta a circa 2 milioni di euro.
  Si tratta di spese per le quali i. Livelli essenziali di assistenza, a cui ha diritto un cittadino residente in Italia iscritto al Servizio sanitario nazionale, prevedono numerose limitazioni. È emerso, per citare alcuni dati, che delle prestazioni fruite dagli iscritti a «BCBS» alcune sono da riferirsi a servizi di chiropratica, terapia manuale (per la quale, a titolo di esempio, solo nel terzo trimestre del 2019 si è avuta una spesa di 90,000 euro), trattamenti elettromedicali, oltre che prestazioni odontoiatriche non previste nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017.
  Anche per quanto riguarda le prestazioni fisioterapiche, che rientrano nell'ambito della «Medicina fisica e riabilitazione», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei Livelli essenziali di assistenza del 2017 prevede limiti quantitativi per la loro erogazione, così come per quelle odontoiatriche, limitate anche per la fascia d'età 0-14 anni.
  Infine, per le spese farmaceutiche va ricordato che, ai fini della rimborsabilità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale italiano, i farmaci sono classificati in tre diverse fasce: A, H, e C. Mentre le fasce A ed H riguardano i farmaci rimborsabili secondo i Livelli essenziali di assistenza, tutti i farmaci di fascia C (con e senza ricetta) non sono rimborsabili e sono a totale carico del paziente, così come tutti i tipi di integratori, compresi quelli vitaminici. Per quanto riguarda i farmaci in fascia C, una volta definiti gli aspetti tecnico-operativi legati all'individuazione della corrispondenza tra i codici, identificativi dei farmaci italiani e quelli utilizzati nel sistema statunitense, raccordo con «BCBS» dovrà necessariamente essere modificato al fine di offrire negli Stati Uniti prestazioni sanitarie equivalenti a quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale in Italia.
  D'altra parte, la stessa convenzione in essere negli USA prevede la possibilità di essere revisionata, al fine di recepire eventuali modifiche necessarie a seguito di una legge della Repubblica italiana entrata in vigore successivamente alla sua sottoscrizione.
  Tutto ciò premesso — sentito il Ministero della salute — si riepiloga fattuale assetto della copertura sanitaria assicurata dalla summenzionata invenzione con la compagnia «BCBS», nelle more della sua revisione, di cui sono state tenute al corrente le organizzazioni sindacali:
  

    fino alla data di decorrenza del nuovo Accordo che sarà sottoscritto tra le partì — Ministero della salute e «BCBS» — rimane valido il testo vigente. Pertanto, fino a successiva comunicazione, sono fatte salve le prestazioni sanitarie e le coperture per farmaci previste nell'attuale versione della Convenzione;
    

    per quanto concerne le prestazioni sanitarie per infermità, mentali o nervose, la Convenzione vigente prevede che queste «siano fornite soltanto se l'assicurato è degente in un ospedale generale o psichiatrico». Sentito il Ministero della salute, si conferma che saranno comunque riconosciute a rimborso sia le terapie domiciliari derivanti dal ricovero sia le terapie collegate ad «Applied Behaviour Analysis» (ABA) per patologie quali ad esempio autismo, anoressia, e problemi motori;
    

    le modifiche che saranno apportate al testo della convenzione saranno volte ad allineare l'assistenza sanitaria negli Stati Uniti alle prestazioni sanitarie cui hanno diritto i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in ogni altro Paese del mondo nonché la generalità dei cittadini in. Italia.

    
    In conclusione, come risultato della revisione in corso imposta da obblighi di legge continueranno ad essere garantite ai dipendenti in servizio negli Stati Uniti tutte le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.