Legislatura: 18Seduta di annuncio: 480 del 06/04/2021
Primo firmatario: CATTOI VANESSA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 06/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA - SALVINI PREMIER 06/04/2021 PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 06/04/2021 BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER 06/04/2021 DE MARTINI GUIDO LEGA - SALVINI PREMIER 06/04/2021 FOSCOLO SARA LEGA - SALVINI PREMIER 06/04/2021 LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 06/04/2021 PAOLIN GIUSEPPE LEGA - SALVINI PREMIER 06/04/2021 SUTTO MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 06/04/2021 TIRAMANI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 06/04/2021 ZANELLA FEDERICA LEGA - SALVINI PREMIER 06/04/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 06/04/2021
VANESSA CATTOI, COMAROLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, PAOLIN, SUTTO, TIRAMANI e ZANELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il pedagogista è la figura specialista dei processi educativi, formativi e di apprendimento che si occupa di sviluppare il potenziale umano e apprenditivo del bambino, così come anche delle persone adulte, attraverso l'osservazione, l'analisi dei bisogni educativi e la strutturazione degli interventi di natura pedagogica;
la qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche o LM-93 – Teorie e metodologie dell'e-learning e della mediaeducation. Il pedagogista è, quindi, un professionista di livello apicale, con almeno cinque anni di formazione universitaria di tipo multidisciplinare, con una propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica;
come ben si comprende, la figura del pedagogista assume un'importanza fondamentale, per ruolo e formazione, anche in ambito sanitario, in particolare nell'assistenza dei bambini ospedalizzati, costretti a lunghi periodi di ricovero, come i bambini con patologie oncologiche, interfacciandosi con i genitori e con gli specialisti ospedalieri, sempre ovviamente con riguardo agli aspetti socio-educativi di propria competenza;
il valore del sostegno pedagogico nei contesti socio-sanitari e della salute è stato riconosciuto espressamente sul piano normativo ai sensi dell'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stata recentemente modificata, proprio sotto l'aspetto in esame, la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
in base alle disposizioni testé citate, infatti, il pedagogista opera, tra l'altro, nei seguenti ambiti: «educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale», nonché – è questo l'aspetto che viene in rilievo ai fini della presente interrogazione – «nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi»;
il ruolo del pedagogista «nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute», già riconosciuto a livello normativo, assume un'importanza ancora maggiore nell'attuale contesto socio-sanitario, segnato dall'emergenza Covid-19 e dall'applicazione delle relative misure di contenimento. Proprio in questa fase, infatti, occorre garantire uno spazio dedicato all'ascolto dei genitori, delle loro preoccupazioni, delle loro paure e delle loro angosce, individuando attraverso il colloquio pedagogico nuove strategie volte al superamento del disagio genitoriale e di quello del figlio;
nonostante le previsioni normative sopra citate, la laurea magistrale di cinque anni e nonostante la situazione di emergenza sanitaria, la figura del pedagogista non trova, ancora oggi, stabile collocazione nel Servizio sanitario nazionale (Ssn) in quanto non è prevista all'interno del CCNL. Al momento, per gli ospedali o ASL/ATS è possibile instaurare solamente la consulenza pedagogica per brevi periodi con borsa di studio o con contratto d'opera –:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza al fine di promuovere, con urgenza, la stabile presenza e collocazione della figura professionale del pedagogista nel Servizio sanitario nazionale, anche a livello contrattuale, dando in questo modo un'applicazione effettiva e sostanziale a quanto già previsto a livello normativo dall'articolo 1, comma 594, della legge n. 205 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 145 del 2018.
(4-08815)